In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 24 (Organismo di valutazione)   delibera sentenza

(1) L'organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio Provinciale, esercita, in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni:

  1. monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’amministrazione provinciale;
  2. valida la relazione sulla performance delle strutture provinciali;
  3. valida il sistema di attribuzione dei premi ai dipendenti della Provincia;
  4. attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità;
  5. redige una relazione sulla legittimità, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa della Provincia e degli enti dipendenti;
  6. si raccorda con gli organi di controllo esterno e le autorità indipendenti di livello statale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni;
  7. esegue l’analisi delle relazioni sui costi successivi presentate dai proponenti di proposte di legge.

(2)  L’organismo di valutazione relaziona entro giugno dell’ anno successivo sull’attività di cui al comma 1, al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale.

(3)  L’organismo di valutazione effettua, in base a un programma di lavoro annuale, i controlli, anche di natura collaborativa funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, relativi agli enti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto ad eccezione degli enti locali, per i quali provvede la competente ripartizione provinciale. 45)

(4)  L'organismo di valutazione è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Giunta Provinciale e tre dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale. Rimane in carica cinque anni e può essere rinnovato. I membri, anche estranei all’amministrazione, sono dotati di requisiti di elevata professionalità. Uno di essi esercita le funzioni di coordinatore. I componenti dell'organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

(5)  L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale si avvale di un contingente di personale non superiore a 5 unità. Alla copertura di tali posti si provvede mediante personale dell’amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale o di altre amministrazioni, società o enti pubblici, senza che questo comporti un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni, società o enti di provenienza.

(6)  Gli incarichi dei componenti dell’organismo di valutazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati. I componenti sono comandati presso il Consiglio provinciale. 46) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
45)
L'art. 24, comma 3, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
46)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 32, comma 3 della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi dall'art. 22, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico