(1) 43)
(2) I dirigenti nominati per chiamata dall'esterno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dipendenti da enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza propria o delegata della Provincia o che sono soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia stessa, possono essere comandati presso la Provincia secondo la vigente normativa. Dopo almeno un anno di servizio e su richiesta motivata del competente membro della Giunta provinciale, possono essere inquadrati nel ruolo provinciale ed iscritti nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti.44)