(1) Al fine di ottimizzare l'impiego del personale dirigenziale vengono stabiliti con regolamento di esecuzione i criteri e le modalità per garantire la mobilità di tale personale tra le diverse strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa, con l'obiettivo di impiegare le capacità ed attitudini dirigenziali e le competenze professionali in nuovi settori e per acquisire presso gli stessi nuove competenze e favorire flessibilità e iniziative innovative.
(2) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale dirigenziale che ricopre posizioni di vertice collegate alla durata del mandato del preposto componente di Giunta o organo di governo comunque denominato. 28)