(1) Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge.
(2) Compete, in particolare, al diretto superiore:
(3) Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre:
(4) Competono al direttore della Ripartizione Personale:
(5) Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero.