(1) Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.
(2) Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.
(3) Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva che in quella di verifica.
(4) Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.
(5) Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare: