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In vigore al: 27/05/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 12 (Direttore di ufficio)  

(1)  Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

(2)  Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

(3)  Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva che in quella di verifica.

(4)  Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

(5)  Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare:

  1. all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi;
  2. alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi;
  3. all'attività di certificazione. 17)
17)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
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