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In vigore al: 27/05/2016

Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 101)
Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1992, n. 19.
2)
Vedi anche l'art. 13 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 10 (Direttore di ripartizione)     delibera sentenza

(1)  Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione.

(2)  Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

(3)  Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(4) 15) 

(5)  È in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.15) 

massimeDelibera N. 4064 del 02.09.1996 - Applicazione degli art. 2, comma 4, lett. b), e 10, comma 4, della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 in riguardo all'applicazione dell'art. 10, lett. d), della L.P. 22 maggio 1996, n. 12 (integrata con delibera n. 43 del 15.1.2001)
15)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 10 agosto 1995, n. 16; il comma 4 è stato successivamente abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
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