Pubblicata nel B.U. 16 agosto 1988, n. 36.
(1) A decorrere dal 1° gennaio 1987 è istituita la nona qualifica funzionale per gli ispettori per le scuole materne.
(2) Lo stipendio iniziale annuo lordo connesso con la nona qualifica funzionale è quello stabilito per il personale statale dei Ministeri di corrispondente qualifica e ne segue le variazioni. Anche il compenso incentivante spetta nella corrispondente misura.
(3) Gli ispettori per le scuole materne dell'ottava qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati dal 1° gennaio 1987 nella nona qualifica funzionale.