Pubblicata nel B.U. del 12 aprile 1988, n. 17.
(1) Le dotazioni organiche del ruolo amministrativo di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sono per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge, aumentate di un posto rispettivamente nella IV e nella VI qualifica funzionale.