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In vigore al: 27/05/2016

n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 211)2)
Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze

1)
Pubblicata nel B.U 25 agosto 1987, n. 38.
2)
Vedi regolamento di esecuzione: D.P.P. 24 ottobre 2013, n. 30.

Art. 1 (Istituzione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze)

(1) Per adeguare l'efficienza del servizio di soccorso dell'Alto Adige alle esigenze di un moderno sistema di pronto intervento, viene istituito il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze.

Art. 2 (Compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze)

(1) I compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze sono:

  1. il soccorso di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute, qualora l'assistenza necessaria non possa essere fornita diversamente o solo insufficientemente oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;
  2. il trasporto di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia e già assistite dal punto di vista medico, per il trasferimento da una struttura ospedaliera ad altra, qualora il trasferimento stesso si renda necessario dal punto di vista medico ed il trasporto non possa avvenire in altro modo oppure solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;
  3. il trasporto da una struttura ospedaliera ad altra di persone che abbiano subito gravi lesioni o grave malattia, per accertamenti, qualora gli stessi si rendano necessari dal punto di vista medico e qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;
  4. il trasporto di medici, nonché di farmaci, in modo particolare plasma, apparecchi sanitari, organi o parti di organo per trapianti e simili, qualora questo si renda necessario per la cura di persone che si trovino in pericolo di vita o in una situazione di grave rischio per la propria salute e quando il trasporto non possa avvenire altrimenti oppure con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico;
  5. il trasporto di collaboratori di servizi di pronto soccorso.

(2) Per l'attuazione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze la Giunta provinciale emana le relative direttive.

Art. 3 (Gestione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze

(1) La Provincia può gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, può istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una Azienda speciale Unità sanitaria locale.3)

(2) In caso di avvenuta delega del servizio ai sensi del comma 1 all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima, per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento in alta montagna, può affidare il servizio di elisoccorso a un ente o a un’associazione che dispongano di una base di elisoccorso sita in provincia di Bolzano, rispondente ai requisiti prescritti dall’Ente nazionale aviazione civile (ENAC). Tale affidamento è in ogni caso limitato ai periodi di maggiore afflusso turistico individuati dalla Giunta provinciale. 4)

3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 56 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
4)
L'art. 3, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 4 (Pagamento delle spese di trasporto)    delibera sentenza

(1) Gli interventi a mezzo di eliambulanza effettuati dalle organizzazioni contemplate nell'articolo 3 sono a carico del Servizio sanitario provinciale, nella misura stabilita nei successivi commi.5)

(2) La Giunta provinciale determina di anno in anno la tariffa onnicomprensiva per minuto di volo, tenuto conto delle spese di gestione e di ammortamento.5)

(3)6)

(4) In caso di richieste non motivate di eliambulanze, che vengono effettuate senza l'assenso del trasportato, così come in casi di responsabilità di terzi, l'Amministrazione provinciale si assume le spese di trasporto riservandosi la facoltà di rivalsa.

(5) Le spese per voli di trasferimento nei casi in cui sussista pericolo per la vita sono a carico dell'Amministrazione provinciale, se richiesti dal medico ospedaliero curante.

massimeDelibera 22 settembre 2015, n. 1100 - Aggiornamento della tariffa per le prestazioni di elisoccorso in Provincia Autonoma di Bolzano
5)
I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 12 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.
6)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 5-67)

7)
Gli articoli 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 7-88)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
Omissis.
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