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In vigore al: 27/05/2016

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 15 (Doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari)

(1) Il servizio di doposcuola, i servizi didattici integrativi e delle attività formative complementari sono realizzati dai consigli di circolo o di istituto, cui la Giunta provinciale attribuirà i fondi necessari, secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.

(2) Essi devono tendere nella scuola dell'obbligo alla realizzazione della scuola a tempo pieno e nella scuola secondaria superiore al sostegno ed al recupero degli alunni meno dotati o comunque in situazioni obiettivamente difficili.