In vigore al

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In vigore al: 27/05/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. 691)
Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 25/1979

1)

Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1973, n. 52.

Art. 1-2.   2)

2)

Abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 2/bis (Unificazione delle erogazioni assistenziali)

(1) A decorrere dal 1° luglio 1979 sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2, secondo le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, le funzioni relative alle prestazioni di assistenza economica di base, sia al singolo che alla famiglia, assimilabili a quelle di cui all'articolo 8, primo e terzo comma, e relative:

  • a)  ai minori di cui al R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798, e successive modifiche, al R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, e alla legge 23 dicembre 1975, n. 698;
  • b)  ai minorati e disadattati sociali di cui alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;
  • c)  ai malati di mente di cui agli articoli 62 e 66 del R.D. 16 agosto 1909, n. 615;
  • d)  agli interventi di assistenza economica previsti dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.

(2) La Giunta provinciale con decorrenza 1° luglio 1979 eroga agli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2, secondo i criteri di cui al successivo articolo 7/ter, i fondi a tal fine stanziati in bilancio. 3)

3)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

Art. 3 (Condizioni per l'ammissione ai contributi)

(1) L'erogazione dei fondi è condizionata all'esistenza presso gli enti beneficiari di:

  • a)  un servizio di segreteria a cui sia addetto almeno un impiegato a tempo pieno o determinato, eventualmente incaricato ai sensi dell' articolo 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
  • b)  una propria sede, adibita in modo esclusivo ai servizi di assistenza;
  • c)  un regolamento di erogazione approvato dalla Giunta provinciale;
  • d)  un comitato tecnico di erogazione e di assistenza, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati fra gli amministratori. 4)
4)

La lettera d) è stata modificata dall'art. 4 della L.P. 14 dicembre 1974, n. 36, e dall'art. 3 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.

Art. 4-6.   2)

2)

Abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 6/bis   5)

5)

L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 7   6)

6)

Abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 7/bis   7)

7)

L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 7/ter   8)

8)

L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 8 (Prestazioni economiche di base)

(1) Le prestazioni economiche di base sono erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, per periodi limitati, ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o familiare con il fine di favorire il definitivo superamento di esse.

(2) Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione ed al riscaldamento. 9)

(3) Sono altresì prestazioni economiche di base quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita. 10)

9)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 36 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

10)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.

Art. 8/bis   11)

11)

L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 8/ter   12)

12)

Questi articoli sono stati inseriti dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 8/quater   12)

12)

Questi articoli sono stati inseriti dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 8/quinquies (Assistenza economica di base ex ENAOLI)

(1) Con successiva legge provinciale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, saranno trasferiti agli enti di assistenza di base di cui all'articolo 2 l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le prestazioni di assistenza economica di base assimilabili a quelle di cui all'articolo 8, nonché i relativi fondi, già di competenza dell'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani. 13)

13)

L'art. 8/quinquies è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.

Art. 8/sexies   12)

12)

Questi articoli sono stati inseriti dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 8/septies   12)

12)

Questi articoli sono stati inseriti dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 9 (Regolamento di esecuzione)

(1) Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emanerà un regolamento di esecuzione, sentito il parere della commissione di cui al precedente articolo 5.

(2) Il regolamento disciplinerà i modi ed i criteri di accertamento, di valutazione e di erogazione nelle singole fattispecie, nonché i parametri quantitativi delle prestazioni di base, tenuto conto dei bisogni fondamentali delle persone assistibili.

Art. 10   6)

6)

Abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 11-13.   14)

14)

Omissis.

Art. 14

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

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