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In vigore al: 27/05/2016

c) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 601)
Provvidenze in favore di istituzioni sanitarie operanti nella provincia di Bolzano

1)

Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.

Art. 1  delibera sentenza

(1) L'amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare contributi in favore degli enti e consorzi, pubblici e privati, esclusi gli enti ospedalieri, e delle associazioni che operino entro il territorio della provincia e svolgano per statuto attività di assistenza sanitaria.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006 - Provvidenze a favore di istituzioni sanitarie - discrezionalità - limiti di bilancio - valutazioni prioritarie di intervento in settori diversi
massimeDelibera N. 4332 del 25.11.2002 - L.P. 17 settembre 1973, n. 60: revoca della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1040 del 2.4.2002 e approvazione dei nuovi criteri per la concessione dei contributi

Art. 2

(1) Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono chiedere contributi:

  1. per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili destinati all'assistenza sanitaria o comunque a scopi igienico sanitari, per impianti igienico sanitari, tecnici ed informatici, nonché per la realizzazione ed installazione del necessario software. 2)
  2. per la gestione di forme di assistenza domiciliare;
  3. per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi di medicina del lavoro e sociale.
2)

La lettera a) è stata sostituita dall'art. 4 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

Art. 3

(1) Le domande devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente entro la data fissata con deliberazione della Giunta provinciale e devono essere corredate:

  1. dei dati statistici relativi all'attività svolta nell'anno precedente;
  2. di una relazione sull'attività programmata per l'anno in corso;
  3. del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
  4. del consuntivo dell'anno precedente. 3)

(2) Le domande per i contributi di cui all'articolo 2, lettera a), devono essere corredate anche:

  1. di un'esposizione dei motivi che giustificano l'acquisto o il lavoro progettato;
  2. del progetto di massima, dei preventivi di spesa e di una relazione tecnica illustrativa;
  3. del piano finanziario.
3)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 4

(1) La Giunta provinciale emanerà un regolamento concernente i criteri e le forme dell'assistenza domiciliare. Detto regolamento dovrà essere coordinato con le norme contenute nella legge "Provvedimenti a favore dell'assistenza agli anziani" approvata dal Consiglio provinciale il 18 luglio 1973 e relativo regolamento per quanto concerne i servizi di assistenza aperta.

Art. 5-6 4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Ornissis.

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