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In vigore al: 27/05/2016

b) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 571)
Intervento della Provincia per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi

1)
Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.

Art. 1    delibera sentenza

(1) Allo scopo di garantire e migliorare il servizio di trasporto degli infermi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere sovvenzioni all'associazione provinciale di soccorso Croce Bianca ed al comitato provinciale della Croce Rossa Italiana.

massimeDelibera 15 marzo 2016, n. 292 - Linee guida per l'organizzazione dei trasporti secondari
massimeDelibera N. 1032 del 14.06.2010 - Nuovo regolamento per l'assunzione dei trasporti infermi con ambulanza a carico del Servizio sanitario provinciale e per il rimborso delle spese di viaggio relative a prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero (ambito comunitario)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006 - Servizio trasporto infermi - convenzioni con organizzazioni di volontariato - compatibilità con normativa comunitaria - vale anche per il servizio di trasporto non urgente
massimeDelibera N. 4923 del 23.12.2002 - Trasporto infermi urgenti e non urgente: approvazione delle linee guida concernenti l'organizzazione del servizio di trasporto sanitario in Alto Adige
massimeDelibera N. 4326 del 03.12.2001 - Approvazione di un piano provinciale per il servizio dell’emergenza sanitaria con ambulanza

Art. 2

(1) Le sovvenzioni vengono concesse con deliberazione della Giunta, tenuti presenti il numero degli automezzi adibiti al servizio, il numero dei chilometri percorsi per interventi d'istituto, il numero degli interventi e la zona che le relative istituzioni devono servire.

(2) Per l'erogazione si fa riferimento all'anno precedente cui si riferisce la sovvenzione.

Art. 3

(1) Il servizio di trasporto infermi si svolge su una base di un apposito piano di collaborazione e di programmazione tra la Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana, che viene approvato dalla Giunta provinciale, sentite le istituzioni interessate.

Art. 4

(1) La Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana organizzano periodicamente corsi di preparazione ed aggiornamento per il personale paramedico addetto al servizio di trasporto infermi. I corsi saranno autorizzati e controllati dalla Giunta provinciale, ai sensi della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche.

Art. 5

(1) Le soprannominate istituzioni devono fornire alla Giunta provinciale il resoconto annuale delle migliorie apportate al servizio, nonché la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni, secondo la destinazione prevista nel provvedimento di concessione.

Art. 6

(1) L'erogazione delle sovvenzioni sarà disposta con provvedimento dell'Assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'igiene e sanità, previo accertamento della funzionalità del servizio predisposto dalle istituzioni beneficiarie, e che dovrà svolgersi in via continuativa mediante l'impiego di autoambulanze idoneamente attrezzate e di personale addestrato allo scopo in modo che l'assistenza sanitaria possa essere utilmente prestata sul luogo dell'infortunio.

Art. 7

(1) L'erogazione delle sovvenzioni è condizionata dall'esito positivo dei controlli di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 8

(1) Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 9 2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Omissis.
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