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In vigore al: 27/05/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 381)
Modifiche al T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20

1)

Pubblicata nel B.U. 9 ottobre 1973, n. 44.

Art. 1

(1) In tutte le disposizioni del T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e denominato in seguito "ordinamento urbanistico provinciale" il termine "piano provinciale di coordinamento" è sostituito dal termine "piano territoriale provinciale", i termini "piano regolatore generale" e "programma di fabbricazione" sono sostituiti dal termine "piano urbanistico comunale", i termini "piano particolareggiato", "piano di lottizzazione" e "piano di urbanizzazione" sono sostituiti dal termine "piano di attuazione" ed il termine "comitato urbanistico provinciale" è sostituito dal termine "commissione urbanistica provinciale".

Art. 2-20.   2)

Art. 21

(1) I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di risanamento, nonché tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla presentazione all'Amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al Comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il Presidente della giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 22-23.   2)

Art. 24

(1) Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, rimane in vigore con forza di legge il T.U. delle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20.

Art. 25 (Norma transitoria)

(1) Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge Provinciale, la minima unità colturale, ai sensi dell'articolo 846 e seguenti del Codice Civile, è determinata per zone e categorie di aziende omogenee dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i masi chiusi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.