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In vigore al: 27/05/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 151)
Integrazione delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale agricola 2

1)

Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.

Art. 1-7.   2)

2)

Riportati al n. V - A/b.

TITOLO II
Il personale addetto alla formazione professionale agricola

Art. 8   3)

3)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9

(1)  4)

(2) Le attività di cui al punto 4) del presente articolo possono essere assolte anche in più periodi. Quale attività agricola, domestica o domestica rurale è intesa qualsiasi attività del genere, anche non eseguita alle dipendenze di terzi.

(3) Coloro che, avendo conseguito un titolo di studio all'estero, siano in attesa della dichiarazione di equipollenza, sono pure ammessi ai concorsi banditi per la copertura di posti del ruolo per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale. Detti concorrenti, se utilmente collocati in graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza la dichiarazione di equipollenza entro undici mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso.

(4) I titoli specifici di laurea e di diploma richiesti per l'ammissione ai posti ruolo sono fissati nei singoli bandi di concorso. 4)

4)

L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 28 maggio 1976, n. 21; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 10   5)

5)

Abrogato dall'art. 7, comma 3, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 11

(1) Al personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale agricola spetta, oltre alle attribuzioni e ai doveri previsti dalle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15, e 25 marzo 1966, n. 4, in modo particolare.

  • 1)  ai direttori ed agli insegnanti incaricati della direzione dei corsi l' organizzazione e la direzione delle consulenze tecniche per conseguire il massimo successo nell'addestramento agricolo;
  • 2)  agli insegnanti l' espletamento dell'attività di consulenza tecnica agraria, la prestazione della propria opera nei laboratori, nelle aziende agricole annesse ai centri di addestramento professionale agricolo, nella sorveglianza dei convitti e nell'amministrazione.

(2) Sull'attività tecnica dei corsi vigila anche l'assessore competente in materia tramite l'ispettore provinciale per la formazione professionale e l'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. L'assessore competente sovrintende all'attività extrascolastica di assistenza e consulenza tecnica.

(3) Al personale direttivo ed insegnante addetto alla consulenza tecnica può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15.

Art. 12

(1) Allo scopo di coordinare l'attività extrascolastica con l'insegnamento, sono parificate cinque ore di servizio extrascolastico con tre ore di insegnamento. Il personale insegnante con meno di 24 ore settimanali di insegnamento è tenuto a prestare tante ore di servizio in attività extrascolastiche quante sono necessarie per raggiungere l'equivalente alle 24 ore settimanali di insegnamento applicando alla differenza la proporzione 3:5.

Art. 13

(1) Ai centri di addestramento professionale agricolo cui sono annessi convitti e con più di 50 alunni può essere assegnato un segretario, un applicato di segreteria e un bidello; ai centri con meno di 50 alunni può essere assegnato un applicato di segreteria.

Art. 14   6)

6)

Abrogato dall'art. 13 della L.P. 28 maggio 1976, n. 21.

Art. 15-22.   7)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

7)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Tabella A-B8)

8)

Abrogate dall'art. 26 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.

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