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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 9 (Prezzo di assegnazione)

(1) Il prezzo di assegnazione corrisponde al valore di mercato fissato dall'Ufficio estimo provinciale, tenuto conto degli obblighi di legge gravanti sull'immobile. Per i terreni all'interno di zone per insediamenti produttivi di nuova realizzazione e non ancora edificati il valore di mercato stimato si riferisce al terreno non urbanizzato.

(2) Base di calcolo per le sanzioni di cui all'articolo 50 della legge urbanistica provinciale è il prezzo di assegnazione:

  1. dedotte le eventuali agevolazioni concesse direttamente dall'ente assegnante o dalla Provincia per l'acquisto del terreno;
  2. aumentato dei costi di urbanizzazione sostenuti dall'assegnatario.