(1) Il prezzo di assegnazione corrisponde al valore di mercato fissato dall'Ufficio estimo provinciale, tenuto conto degli obblighi di legge gravanti sull'immobile. Per i terreni all'interno di zone per insediamenti produttivi di nuova realizzazione e non ancora edificati il valore di mercato stimato si riferisce al terreno non urbanizzato.
(2) Base di calcolo per le sanzioni di cui all'articolo 50 della legge urbanistica provinciale è il prezzo di assegnazione: