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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 7 (Costi per l'urbanizzazione primaria)   

(1) Se non diversamente previsto nel contratto di cui all'articolo 51 della legge urbanistica provinciale, il riparto degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 48, comma 3, della stessa legge e di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, avviene sulla base del preventivo dei costi, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino maggiori o minori spese.

(2) Ai fini del riparto degli oneri di urbanizzazione a carico delle imprese e dei proprietari vengono presi in considerazione i costi per la realizzazione delle opere necessarie all'infrastrutturazione. Le opere e gli interventi che eventualmente superino lo standard necessario ad una funzionale urbanizzazione delle aree vengono determinate nel piano di attuazione e rimangono a carico dell'ente competente. L'ente competente può inoltre assumersi parte degli oneri di urbanizzazione qualora gli stessi, tenuto conto delle caratteristiche dell'area, risultino particolarmente onerosi.

(3)Il riparto dei costi tra gli assegnatari ed i proprietari avviene sulla base della superficie delle singole aree. Qualora il piano di attuazione preveda differenti intensità di utilizzo dei lotti, può essere applicato un corrispondente fattore di correzione. Non è dovuto il pagamento di ulteriori oneri per l’urbanizzazione in caso di rilascio di concessioni edilizie successive alla prima qualora la cubatura che si intende realizzare nonché la destinazione urbanistica rimangano nei limiti di quanto originariamente previsto.3)

(4) Il riparto degli oneri eventualmente necessari ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti nonché del parametro di cui al comma 3. Qualora non siano necessari interventi per l'allacciamento della zona alle opere esistenti al di fuori della stessa gli oneri di allacciamento non sono dovuti.

3)
L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 35.