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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 6 (Comunioni e divisioni materiali)

(1) La costituzione di comunioni e le divisioni ai sensi dell'articolo 46, comma 4, della legge urbanistica provinciale sono possibili anche in funzione dell'insediamento di imprese, sulla base della procedura contrattuale di cui all'articolo 51 della stessa legge.

(2) La divisione materiale degli immobili avviene su proposta dell'ente competente per la zona produttiva, tenuto conto delle necessità nella programmazione urbanistica e dell'uso razionale delle aree.