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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 5 (Assegnazioni senza espropriazione - utilizzo temporaneo delle aree)

(1) Presupposto per l'assegnazione senza passaggio di proprietà di cui all'articolo 46, comma 3, della legge urbanistica provinciale è la selezione dell'impresa secondo i criteri di applicazione delle norme che disciplinano l'assegnazione di aree produttive. Il fatto che l'impresa sia già proprietaria dell'immobile da assegnare o del complesso aziendale ammesso nella zona per insediamenti produttivi, non costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione.

(2) L'utilizzo degli immobili di proprietà dell'ente competente, situati nella zona per insediamenti produttivi, può, fino alla loro assegnazione e previa prestazione di una fidejussione bancaria a garanzia delle restituzione e della corretta gestione dell'area, essere temporaneamente concesso ad imprese nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:

  1. consegna anticipata ad imprese a favore delle quali è in corso una procedura di assegnazione;
  2. messa a disposizione temporanea a favore di imprese che hanno ottenuto un'assegnazione e che necessitano di un'area di cantiere per edificare il lotto loro assegnato;
  3. messa a disposizione temporanea, per un massimo di tre anni, per superare esigenze transitorie delle imprese.

(3) Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'utilizzo dell'area deve essere concordato con l'ente competente. Alla consegna anticipata dell'area si provvede con verbale di consegna. Per il periodo di tempo tra la consegna del terreno e la sua assegnazione definitiva è dovuto all'ente competente il pagamento degli interessi legali sul prezzo di assegnazione.

(4) Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), si provvede alla messa a disposizione per il tempo strettamente necessario all'edificazione, sulla base di un verbale di consegna, nel quale sono definiti anche il periodo e le modalità di utilizzo, nonché i termini per lo sgombero. Per l'utilizzo dell'area è dovuto il pagamento di un corrispettivo pari agli interessi legali sul prezzo di assegnazione.

(5) Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), la cessione è disposta dall'ente competente per la zona per insediamenti produttivi. Per l'utilizzo dell'area è dovuto un importo corrispondente al quattro per cento del prezzo di assegnazione, rivalutato annualmente nella misura dello 0,75 per cento dell'indice ISTAT. Eventuali riduzioni di prezzo possono essere applicate sulla base di un'apposita stima dell'Ufficio estimo provinciale.