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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 2 (Insediamenti di interesse pubblico - attività di prestazione di servizi)

(1) Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all’articolo 44 della legge urbanistica provinciale non è ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Da questo divieto sono escluse le zone per insediamenti produttivi site in comuni con più di 50.000 abitanti, qualora i singoli esercizi ricettivi siano previsti espressamente nel piano di attuazione. Il competente organo comunale può inserire le relative previsioni nel piano di attuazione previo nulla osta della Giunta provinciale. Tale nulla osta è richiesto dal medesimo organo alla Ripartizione urbanistica provinciale. Gli esercizi ricettivi realizzati in zone per insediamenti produttivi devono ottenere la classificazione minima di tre stelle.2)

(2) Le attività economiche riconducibili al settore terziario devono di norma essere localizzate dal secondo piano fuori terra in su, salvo che si tratti di:

  1. attività che implicano la gestione di un magazzino di merci pesanti;
  2. attività che necessitano di accessi ed uscite a fronte di frequenti operazioni di carico e scarico merci;
  3. attività che non possono essere svolte ai piani superiori per disposizioni di legge o per obiettive necessità tecniche;
  4. esercizi ricettivi, servizi di somministrazione di pasti e bevande;
  5. istituti bancari, uffici postali, asili aziendali ed altre strutture di interesse pubblico.
2)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 marzo 2010, n. 16.