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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 321)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 2 al B.U. 2 settembre 2008, n. 36.

Art. 11 (Sanzioni)

(1) Per alienazione ai sensi dell'articolo 49ter della legge urbanistica provinciale si intende qualsiasi atto o negozio giuridico con il quale venga di fatto trasferita la titolarità dell'immobile o dell'azienda.

(2) Ai fini del calcolo delle sanzioni di cui all'articolo 50 della legge urbanistica provinciale si tiene conto del valore di mercato del terreno urbanizzato al momento della vendita.

(3) In caso di cessione di più del 49 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnataria, la sanzione è applicata in modo proporzionale alle quote, partecipazioni o azioni cedute. In caso di cessione del 100 per cento delle quote, partecipazioni o azioni, si applica la sanzione piena.

(4) La sanzione prevista per l'alienazione dell'intero immobile assegnato, degli edifici ivi realizzati, del 100 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnataria, si applica una sola volta. Nel caso in cui siano state già applicate sanzioni inferiori per altre fattispecie, i relativi importi già pagati sono dedotti dalla sanzione più alta prevista.