Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.
(1) Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali sono dotati, a seconda del tipo e del volume di traffico, delle attrezzature e piazzole necessarie alla sosta, al ristoro e alla sistemazione sicura delle biciclette.
(2) In linea di massima è realizzata una piazzola di servizio ogni cinque chilometri. Si utilizzano principalmente strutture esistenti, considerando anche quelle presenti ad una distanza di 500 metri.
(3) Le piazzole di servizio sono classificate in: