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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 6 (Convenzione)

(1) Nel caso in cui la pista ciclabile o l'itinerario ciclopedonale passi su un terreno di proprietà privata, è stipulata una convenzione tra il proprietario del terreno ed il gestore, con cui è costituita una servitù per la durata di 90 anni. Su richiesta del proprietario possono essere anche acquisiti tracciati esistenti o nuovi.

(2) In particolare la convenzione prevede:

  1. il diritto di utilizzare l'area viabile come pista ciclabile o itinerario ciclopedonale;
  2. l'obbligo da parte del gestore di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di provvedere alla sicurezza della viabilità e alla segnaletica;
  3. l'obbligo da parte del gestore di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni agli utenti.

(3) In caso di mancato accordo con il proprietario del terreno, il terreno può essere espropriato o gravato da una servitù coattiva.