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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 16 (Norme di comportamento)

(1) Chi utilizza piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali deve osservare le regole di comportamento di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dell'articolo 377 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.

(2) Sui percorsi promiscui ciclabili e veicolari è da apporre per gli autoveicoli la segnaletica di pericolo di cui all'allegato A ed è prescritto un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.