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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

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1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 13 (Stazione di ristoro)

(1) La stazione di ristoro deve essere dotata almeno di panche, tavoli, tettoia, acqua, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero deve avere almeno le stesse dimensioni delle superfici occupate dall'esercizio.

(2) All'interno della stazione di ristoro può essere realizzato un edificio per la somministrazione di pasti e bevande, con posti a sedere nel locale ed all'aperto ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, o ai sensi delle leggi provinciali del 12 agosto 1978, n. 392) , e 14 dicembre 1988, n. 572) , purchè sussistano i presupposti legali per le attività di agriturismo o di ristoro di campagna. La superficie lorda dell'edificio, compresi i vani accessori, può misurare al massimo 120 metri quadrati. Ai sensi dell'articolo 107, comma 25, della legge 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, può essere prevista una superficie per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area non può essere superiore a 50 metri quadrati. È inoltre consentita la realizzazione di una superficie coperta per un'officina e un noleggio di biciclette, la quale può misurare al massimo 100 metri quadrati.

(3) La realizzazione di un'abitazione di servizio è ammissibile solo qualora il tipo e l'ubicazione particolare della stazione di ristoro richiedano una presenza continua. L'abitazione deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5. La necessità di un'abitazione di servizio è accertata dal Comune territorialmente competente.

(4) Nel caso in cui la stazione di ristoro coincida con un esercizio esistente, che può essere gestito ed attrezzato secondo le disposizioni ed i piani urbanistici vigenti, questo deve essere adattato agli standard di arredo previsti dal presente articolo, nei limiti delle eventuali possibilità di ampliamento esistenti.

2)

Abrogata dall'art. 17, comma 1, della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.v