In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 501)
Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2007, n. 47.

Art. 12 (Bicigrill)

(1) Il bicigrill deve essere dotato di panche, tavoli, acqua potabile, che può trovarsi anche nelle immediate vicinanze, tettoia, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero deve avere almeno le stesse dimensioni delle superfici occupate dall'esercizio. Le attrezzature liberamente accessibili devono essere controllate e curate.

(2) È consentita la realizzazione di un grill o di un chiosco per la vendita di bibite, nonché di prodotti agricoli di propria produzione. L'area coperta del bicigrill o del chiosco può misurare al massimo 20 metri quadrati. I posti a sedere devono essere solo all'aperto.