Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2001, n. 18.
(1) Il presente regolamento disciplina i trasferimenti del personale appartenente al Corpo forestale provinciale, di seguito denominato "personale forestale", tra i servizi della Ripartizione foreste, ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.
(2) Ai fini del comma 1 sono considerati servizi della Ripartizione foreste le seguenti unità organizzative con personale forestale del contingente dei posti della stessa ripartizione: