In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 11 (Funzione produttiva)

(1) La funzione produttiva comprende l'uso del bosco al fine di utilizzare gli organismi vegetali ed animali e le cose inanimate in esso presenti.

(2) La funzione produttiva comprende in particolare:

  1. l'utilizzazione principale, che comprende l'utilizzazione di piante per ricavarne legno come materiale da costruzione e lavorazione nonché come fonte di energia;
  2. l'utilizzazione secondaria, che comprende le altre forme di utilizzazione delle piante, il prelievo degli animali e di altri prodotti del bosco.