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In vigore al: 27/05/2016

d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 91)
Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi per il miglioramento del servizio pubblico di trasporto funiviario

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Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.

Art. 5 (Criteri di valutazione)

(1) Nei limiti delle disponibilità in bilancio, sono preferite, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di intervento:

  • a)  investimenti riguardanti linee di collegamento fra centri abitati, le quali devono soddisfare i requisiti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;
  • b)  investimenti riguardanti linee di collegamento fra zone sciistiche topograficamente finitime;
  • c)  investimenti riguardanti linee di arroccamento;
  • d)  investimenti per le apparecchiature destinate alla distribuzione ed alla lettura dei titoli di viaggio;
  • e)  investimenti riguardanti linee diverse da quelle contemplate nelle lettere a), b) e c).

(2) Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 sono prioritariamente accolte le domande relative ad iniziative ubicate in zone turisticamente non prospere.

(3) Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, l'aliquota percentuale integrativa di cui al comma 4 può essere applicata quando le capacità finanziarie del richiedente non permetterebbero la realizzazione di un'opera ritenuta atta a garantire maggiormente l'esistenza della zona sciistica di sostanziale importanza per l'economia del comprensorio.

(4) La Giunta provinciale individua le località rispettivamente le sciovie che possono beneficiare dell'aliquota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.