Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
(1) La domanda di contributo ordinario per l'attività sociale annuale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, o dell'istituzione pubblica o privata, deve essere presentata all'amministrazione provinciale, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno. Responsabile del relativo procedimento amministrativo è l'ufficio Igiene pubblica della ripartizione provinciale Sanità. Dalla domanda o relativa documentazione, deve risultare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per fruire delle provvidenze economiche richieste, e in particolare vanno indicate le singole attività programmate per l'anno sociale di riferimento, con precisazione dei tempi e dei luoghi di svolgimento delle stesse, dei loro destinatari e degli obiettivi perseguiti.
(2) La domanda deve essere in ogni caso corredata da un preventivo dettagliato delle spese e dal relativo piano di finanziamento, nonché da copia del bilancio di previsione dell'ente, relativo all'anno di riferimento, nonché dal bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il legale rappresentante dell'ente deve altresì indicare le eventuali domande presentate per ottenere ulteriori contributi pubblici per le stesse o analoghe finalità.
(3) Il responsabile del procedimento amministrativo verifica che l'attività oggetto del richiesto contributo: