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In vigore al: 27/05/2016

f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 561)
Regolamento di esecuzione all'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13, "Provvedimenti in materia di tutela del lavoro"

1)

Pubblicato nel B.U. 10 gennaio 1995, n. 2.

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 2 luglio 1993, n. 13, le modalità per la concessione di contributi o sovvenzioni a privati, enti, società e associazioni per studi, manifestazioni, iniziative ed attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro nonché della sicurezza di macchine, impianti e apparecchiature.

Art. 2 (Criteri di valutazione)

(1) Nei limiti della disponibilità di bilancio sono preferite, in ordine decrescente e con l'osservanza dei corrispondenti criteri, le seguenti attività:

  • a)  Pubblicazioni per responsabili e direttori tecnici, nonché per personale specializzato nell' uso di energie, apparecchiature e materiali pericolosi:
  • -  esattezza della formulazione dal punto di vista scientifico, tecnico, giuridico; completezza della trattazione dell' argomento scelto; proprietà dell'uso delle lingue ufficiali della Provincia Autonoma;
  • -  utilità della pubblicazione in relazione alla bibliografia esistente;
  • -  soddisfazione di un' esigenza d'informazione espressa da gruppi qualificati;
  • b)  corsi di formazione ed aggiornamento per esperti della sicurezza e tutela del lavoro, nonché per conduttori, manutentori e montatori di gru e di apparecchi di sollevamento e trasporto:
  • -  i relatori devono avere titolo, qualificazione e competenza adeguati all' argomento trattato;
  • -  le iniziative devono avvenire in provincia di Bolzano o fare riferimento a problemi ed esigenze di prevalente interesse per la Provincia di Bolzano;
  • c)  studi, conferenze e convegni su temi specifici relativi alla tutela del lavoro:
  • -  gli autori e i relatori devono avere titolo, qualificazione e competenza adeguati all' argomento trattato;
  • d)  pubblicazioni di divulgazione generale:
  • -  le pubblicazioni devono rispondere a interessi e sollecitazioni o attirare l' attenzione della generalità dei cittadini o di gruppi significativi relativamente alla tematica della tutela del lavoro;
  • e)  mostre, esposizioni e cartelloni:
  • -  gli oggetti e le immagini esposti devono dimostrare o illustrare, mediante la descrizione di situazioni lavorative corrette o scorrette, la giusta applicazione delle norme di tutela del lavoro;
  • f)  traduzioni in una delle lingue ufficiali della Provincia di Bolzano:
  • -  le traduzioni di testi scientifici, tecnici, giuridici, amministrativi devono adottare il linguaggio corretto e appropriato in uso nell' area culturale della lingua in questione;
  • -  tutti i termini tecnici devono essere tradotti correttamente.

Art. 3 (Entità della sovvenzione e liquidazione del contributo)

(1) La concessione dei contributi viene deliberata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore alla tutela dell'ambiente e del lavoro.

(2) Per l'organizzazione di singole iniziative o progetti, o di programmi annuali può essere concesso un contributo dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(3) Per i costi amministrativi quali personale, affitto, telefono e simili può essere concesso un contributo del trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(4) In tal caso si procede alla detrazione dal preventivo totale della quota relativa alle spese amministrative, sulla quale viene calcolato un contributo del trenta per cento; sulla parte restante si procede ai sensi del comma 2.

(5) La liquidazione dei contributi avviene solo previa presentazione di idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata. Il controllo della liquidazione avviene a cura del direttore dell'ufficio responsabile del procedimento. La documentazione di spesa non può essere antecedente alla richiesta dello stesso.

(6) È ammessa la liquidazione di parti del contributo.

Art. 4 (Esame e valutazione delle domande)

(1) Le domande di contributo devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa oppure prima dell'inizio dell'attività annuale.

(2) La valutazione al fine della concessione del contributo o della sovvenzione viene fatta tenuto conto della qualità, dell'adeguatezza rispetto ai fini prefissati e della congruità delle spese, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 5 (Termini per la presentazione delle domande)

(1) Le domande di contributo o sovvenzione di cui all'articolo 1, da redigersi in carta legale, vanno presentate all'Ufficio Amministrativo tutela ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno se trattasi di finanziamenti di programmi annuali; nel caso di finanziamenti di singoli progetti o iniziative ad hoc le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento.

(2) Alle domande di contributo o sovvenzione va allegata la seguente documentazione:

  • a)  resoconto dell' attività dell'anno precedente, se si tratta di finanziamenti di programmi annuali;
  • b)  rendiconto dell' anno precedente, se si tratta di finanziamenti di programmi annuali;
  • c)  relazione sull' attività contenuta nel programma annuale o sull'iniziativa prevista se trattasi di singoli progetti;
  • d)  preventivo di spesa per l' attività prevista;
  • e)  piano di finanziamento per l' attività prevista;
  • f)  dichiarazione dalla quale risulti se a fronte della medesima iniziativa o progetto sia stata o meno presentata domanda per l' ottenimento di un contributo, o se ne si abbia già beneficiato da parte di altri Uffici o Enti Pubblici;
  • g)  dichiarazione relativa alla posizione dell' IVA;
  • h)  dichiarazione relativa alla ritenuta d' acconto;
  • i)  atto costitutivo o statuto della società, ente o associazione, se si tratta della prima richiesta di contributo o in caso di modifiche.

(3) La documentazione allegata alla domanda deve essere sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla valutazione della domanda stessa ed all'attivazione dei benefici previsti.

(4) Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere comunque comunicate per iscritto al competente ufficio amministrativo.

(5) L'Amministrazione Provinciale è autorizzata a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per l'esatto accertamento delle specifiche situazioni sia di fatto che di diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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