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In vigore al: 27/05/2016

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 201)
Regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di agevolazioni economiche

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1)

Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1994, n. 32.

Art. 1 (Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di agevolazioni economici)

(1) Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione gli elenchi nominativi dei beneficiari di contributi, sussidi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed ogni altra forma di agevolazione o vantaggio economico, comunque denominati, erogati dalla Provincia anche tramite i propri enti strumentali o altri enti delegati, con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei seguenti:

  • a)  rimborsi per spese attinenti all' assistenza sanitaria, farmaceutica ed ospedaliera, e relative esenzioni o riduzioni, in favore degli assistiti dal servizio sanitario provinciale;
  • b)  contributi, sussidi, sovvenzioni e rimborsi spese per l' acquisto e manutenzione di protesi, o per interventi formativi, educativi e lavorativi in favore di persone portatrici di handicap nonché borse di studio per studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado o a corsi universitari ed equiparati;
  • c)  assegni, pensioni e qualsiasi altra provvidenza economica in favore di invalidi civili, ciechi, sordomuti, o altre categorie di persone portatrici di handicap, in relazione o a causa della loro minorazione, anche se corrisposti a loro familiari, accompagnatori o assistenti;
  • d)  assegni di minimo vitale e altri interventi attinenti all' assistenza economica sociale;
  • e)  assegni e altre provvidenze di natura previdenziale. 2)

(2) Tra i beneficiari di agevolazioni di cui al comma 1, sono compresi anche gli assegnatari di aree in zone produttive, di interesse provinciale o comunale.

(3) Negli elenchi di cui al comma 1 sono indicate le generalità dei beneficiari (nome, cognome e comune di residenza nonché, eventualmente, denominazione del maso; o ragione sociale e sede delle imprese o istituzioni), gli estremi del provvedimento di concessione, lo scopo e l'importo globale dell'intervento finanziario o il prezzo agevolato corrisposto e l'estensione e ubicazione dell'area assegnata, nonché l'indicazione della fonte normativa in base alla quale viene disposto l'intervento economico. 2)

(4) La pubblicazione degli elenchi nominativi dei beneficiari, suddivisi per settori, ha periodicità semestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)

I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 1 del D.P.G.P. 2 novembre 1994, n. 50.

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