Pubblicata nel B.U. 4 giugno 1996, N. 26.
La cessione di posto o frazione di posto tra le predette strutture amministrative può essere disposta dalla ripartizione del personale d'intesa con le stesse, informandone la direzione generale. Tale cessione può comportare un aumento o una diminuzione dei posti assegnati dalla Giunta provinciale alle singole strutture nel limite massimo di un posto a tempo pieno.