Pubblicata nel B.U. 4 giugno 1996, N. 26.
Nei limiti dei posti assegnati alla singola struttura amministrativa di cui in allegato 1 la ripartizione del personale è autorizzata, su motivata richiesta della competente struttura, a modificare il contingente dei posti dei singoli profili professionali, informandone la direzione generale nonché le organizzazioni sindacali.