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In vigore al: 27/05/2016

l) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 91)
Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi"

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 10 maggio 2016, n. 19.

Art. 23

(1) La rubrica del Capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Semplificazione dell’attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di esclusiva competenza provinciale, il direttore della ripartizione provinciale competente per l’attuazione dell’intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento indice una conferenza di servizi.“

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Con regolamento d’esecuzione vengono determinate le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, informate ai principi della certezza dei tempi della conferenza, della partecipazione degli interessati al procedimento, del silenzio assenso e del dissenso.”

(4) Al comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “dal Presidente della Giunta provinciale“ sono sostituite dalle parole: “dal Presidente della Provincia o dall’assessore competente”.

(5) Al comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 17/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici dell’amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.”

(6) Il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“5. La conferenza di servizi è presieduta dall’organo che ha indetto la conferenza o da un suo delegato.”

(7) Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“6. La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica.”

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