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In vigore al: 27/05/2016

r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 81)
Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 21 luglio 2015, n. 29.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di  Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito, presso la Provincia o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo.”

(2) Dopo l’articolo 23/ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:

“Art. 23/quater (Contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni)

1. Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere, a decorrere dal 2016, contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative a favore dei settori dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi. Le iniziative ammissibili riguardano:

  1. formazione, aggiornamento, consulenza e diffusione di conoscenze;
  2. internazionalizzazione;
  3. pubblicità e promozione della produzione locale;
  4. studi, rilevazioni, ricerche e progetti di valorizzazione;
  5. ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi di cui al presente comma.

2. I contributi vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, oppure come aiuti “de minimis” in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli aiuti «de minimis».”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“1. La presente legge disciplina l’esercizio, svolto in forma professionale, dell’attività di somministrazione di bevande, dell’attività di somministrazione di pasti e bevande e dell’attività ricettiva, per gli aspetti non ancora regolamentati dalle seguenti leggi provinciali:

  1. legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, “Disciplina dell’agriturismo”;
  2. legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”, e successive modifiche;
  3. legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie”, e successive modifiche.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le aree di sosta per autocaravan.”

(3) Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le aree di sosta per autocaravan sono aree di parcheggio pubbliche che possono essere previste dai comuni e ove è consentita la sosta di meno di 20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola, l’autocaravan deve abbandonare l’area di sosta e può usufruire nuovamente di questa struttura dopo che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali preposti vigilano sull’osservanza del limite massimo di 72 ore di durata della sosta. Il comune può provvedere direttamente alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta per autocaravan o affidarle a soggetti privati. Il comune fissa annualmente le tariffe per l’utilizzazione delle aree di sosta per autocaravan. Vanno osservate le disposizioni di cui all’articolo 44 e quelle sulla denuncia statistica.”

(4) Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Ai conduttori di spacci interni, di mense aziendali, di case per ferie e di aree di sosta per autocaravan non è richiesta la qualificazione professionale.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Gli esercizi ricettivi sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da una a cinque. Dalla classificazione sono esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e le aree di sosta per autocaravan. Le case e gli appartamenti per vacanze sono invece classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. Alle singole tipologie di esercizi ricettivi è assegnato il seguente numero di stelle:

  1. garni, pensioni, alberghi, motel e villaggi-alberghi: da una a cinque stelle;
  2. campeggi: da una a cinque stelle;
  3. residence: da due a cinque stelle;
  4. villaggi turistici: da due a quattro stelle.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)

(1) Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:

“d) le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 può essere istituita l’imposta provinciale sul turismo. L’applicazione dell’imposta avviene secondo modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni, qualora venga accertato il mancato raggiungimento dell’importo annuo di 18 milioni di euro di autofinanziamento, incassato nell’anno precedente dalle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle associazioni turistiche. Tale importo annuo dell’autofinanziamento, quest’ultimo da definirsi con regolamento di esecuzione, viene rivalutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, tenuto conto del tasso di inflazione accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT). Le organizzazioni turistiche suindicate comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Ripartizione provinciale Economia l’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine –  Guide sciatori”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“2. Le cittadine e i cittadini di Stati dell’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“3. Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell’aspirante guida, iscritta nell’albo di un’altra regione o della Provincia autonoma di Trento, all’albo professionale della Provincia autonoma di Bolzano.”

(4) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Prestazione temporanea ed occasionale)

1. Le persone che si spostano in provincia di Bolzano da un altro Stato dell’Unione europea per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui all’articolo 3 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, l’Ufficio provinciale competente, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

2. In seguito alla comunicazione di cui al comma 1, in occasione della prima prestazione dell’attività deve essere effettuata la verifica della qualifica professionale, delle conoscenze dell’interessato e della copertura assicurativa per l’attività in provincia di Bolzano, onde evitare rischi per la salute e la sicurezza dei clienti. In caso di differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta dalle norme provinciali, che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza dei clienti, il richiedente può colmare tali lacune attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale. Gli oneri della prova attitudinale sono a carico dell’interessato.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“3. L’attivazione di scuole di alpinismo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall’assessore provinciale competente in materia, previo parere del collegio provinciale per le guide e della consulta provinciale per le attività alpinistiche.”

(6) Il comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Chiunque usi il nome di guida alpina, di aspirante guida, di scuola di alpinismo o denominazioni simili, senza esserne abilitato o autorizzato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.375 euro a 4.113 euro. Questa sanzione si applica anche nei confronti di coloro che utilizzano le denominazioni di cui all’articolo 17/ter, comma 2, senza essere iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori e accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 14, comma 2.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“3. Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre componenti con particolari competenze tecniche e didattiche nelle rispettive specializzazioni e qualificazioni. I componenti vengono nominati di volta in volta con il decreto di indizione dei corsi dall’assessore provinciale competente. I diplomi d’esame recano la firma dell’assessore provinciale competente.”

(2) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i commi 2 e 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5;
  2. l’articolo 23 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, “Interventi a favore degli affittacamere e degli  affittappartamenti”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) autocertificazione attestante che all’atto della presentazione della domanda non è ancora avvenuto l’inizio dei lavori e che l’investimento riguarda esclusivamente camere per ospiti o appartamenti per ferie.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Per l’attività di cui all’articolo 28, comma 1, lettera l), il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori – almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori – deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettere da a) a d), oppure del seguente requisito professionale:

  1. almeno due anni di esperienza nella professione di risanatore/risanatrice di camini come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore o familiare collaboratrice, come socio collaboratore o socia collaboratrice o come titolare.”

(2) Dopo il comma 16 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“17. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis dell’articolo 29 svolgono la professione di “fumista” o “spazzacamino” e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti, su richiesta, i requisiti professionali per lo svolgimento della professione di “risanatore/risanatrice di camini”.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Al comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, l’ultimo periodo è così sostituito: “Nel caso di nuove attività di prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio che si insediano in zone per insediamenti produttivi che non dispongono già di un piano di attuazione approvato, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.”

(2) Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “di superficie” sono sostituite con le parole: “di cubatura”.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:

  1. fino al 50 per cento dei costi ammissibili nel caso di azioni pubblicitarie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
  2. fino all’80 per cento dei costi ammissibili per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);
  3. fino al 100 per cento dei costi ammissibili per le iniziative di campagne informative al consumatore/alla consumatrice di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c);
  4. fino all’80 per cento dei costi ammissibili per i controlli di qualità di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno, in applicazione della disciplina “de minimis”.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“4. Gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera d), vengono concessi come aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 1/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti pubblici e società con partecipazione pubblica detengano la totalità del capitale sociale, al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici, anche tramite società con partecipazione pubblica diretta o indiretta, che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico  di persone”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Il comma 2 va interpretato nel senso che le imposte sul reddito e sul patrimonio ivi nominate non comprendono l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che si somma quindi ai costi di cui al comma 3.”

Art. 12 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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