(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Per l’attività di cui all’articolo 28, comma 1, lettera l), il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori – almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori – deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettere da a) a d), oppure del seguente requisito professionale:
- almeno due anni di esperienza nella professione di risanatore/risanatrice di camini come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore o familiare collaboratrice, come socio collaboratore o socia collaboratrice o come titolare.”
(2) Dopo il comma 16 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“17. Alle persone che al momento dell’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1/bis dell’articolo 29 svolgono la professione di “fumista” o “spazzacamino” e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti, su richiesta, i requisiti professionali per lo svolgimento della professione di “risanatore/risanatrice di camini”.”