(1) Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:
“d) le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, è così sostituito:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 può essere istituita l’imposta provinciale sul turismo. L’applicazione dell’imposta avviene secondo modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni, qualora venga accertato il mancato raggiungimento dell’importo annuo di 18 milioni di euro di autofinanziamento, incassato nell’anno precedente dalle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle associazioni turistiche. Tale importo annuo dell’autofinanziamento, quest’ultimo da definirsi con regolamento di esecuzione, viene rivalutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, tenuto conto del tasso di inflazione accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT). Le organizzazioni turistiche suindicate comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Ripartizione provinciale Economia l’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente.”