(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis Il comma 2 va interpretato nel senso che le imposte sul reddito e sul patrimonio ivi nominate non comprendono l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che si somma quindi ai costi di cui al comma 3.”