(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
”6. La formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’attuazione di tali misure.”