(1) L’Ufficio Sviluppo della cooperazione di cui al punto 34.2. dell’allegato 1, con le competenze ivi descritte, così come modificato dall’articolo 3, commi 4 e 6, è assegnato direttamente al Dipartimento Cultura italiana, Edilizia e Lavori pubblici.
(2) Le competenze “sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative” ed “enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale” della ripartizione di cui al punto 34 dell’allegato A sono soppresse.