(1) L’organo collegiale di amministrazione dell’ente è composto da tre membri, ma può essere esteso fino a sei membri per assicurare una congrua rappresentanza delle parti sociali, delle categorie economiche e dei gruppi linguistici. È possibile la composizione dell’organo in forma monocratica.
(2) La nomina dell’organo collegiale è di competenza della Giunta provinciale.
(3) Per le agenzie dipendenti dalla Provincia l’organo di amministrazione é obbligatorio in forma monocratica, nella persona del direttore pro tempore dell’ente.
Gli statuti delle predette agenzie possono prevedere l’istituzione di un comitato di indirizzo e coordinamento. 2)