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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
Criteri di accesso alle agevolazioni dal fondo di rotazione per impianti a fune in caso di calamità naturali eccezionali - articolo 1/bis della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6

ALLEGATO A

Criteri di accesso alle agevolazioni dal fondo di rotazione per impianti a fune in caso di calamità naturali eccezionali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per ovviare ai danni diretti arrecati da calamità naturali eccezionali ad impianti a fune e sostenere i relativi maggiori costi ai sensi dell’articolo 1/bis della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e della legge 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.

2. Sono ammessi ad agevolazione solo gli investimenti necessari per interventi su impianti funiviari il cui tracciato si trovi interamente o prevalentemente nel territorio provinciale. Per gli stessi investimenti non possono essere concesse altre agevolazioni.

Art. 2
Tipologia dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in forma di mutuo agevolato, a valere sul fondo di rotazione, in misura – espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL) – non superiore al 20 per cento.

2. Il mutuo è regolato come segue:

a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento.

Su domanda motivata del richiedente e con il preventivo assenso dell’istituto bancario mutuante, il periodo di preammortamento può essere prolungato al massimo di un ulteriore anno e può essere altresì prorogata la durata del finanziamento concesso, nel rispetto del termine massimo di cui sopra e con corrispondente adeguamento della quota di partecipazione della Provincia.

b) La quota a carico della Provincia non può superare l’85 per cento, per una durata massima di 15 anni.

c) La quota a carico della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della approvazione dell’agevolazione e sarà verificata in sede di liquidazione della stessa. La quota di partecipazione della Provincia non può comunque essere superiore a quella determinata in sede di approvazione.

Art. 3
Beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese che esercitano attività di trasporto di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane), 49.39 (altri trasporti terrestri di passeggeri nca).

Art. 4
Comunicazione

1. Immediatamente dopo il verificarsi dell’evento calamitoso eccezionale, il danneggiato deve inoltrare una comunicazione scritta all’Ufficio provinciale Funivie.

2. Di norma l’Ufficio provinciale Funivie o il sindaco competente invita in seguito tutti gli uffici provinciali competenti ad un sopralluogo e in tale circostanza consiglia al danneggiato gli interventi da effettuare.

Art. 5
Domanda

1. Il danneggiato può presentare domanda di agevolazione.

2. La domanda di agevolazione deve essere presentata all’Ufficio provinciale Funivie entro il termine perentorio di 180 giorni dall’effettuazione degli interventi ammessi.

Art. 6
Documentazione

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione oppure la dichiarazione che l’Ufficio provinciale competente è già in possesso dei seguenti documenti:

a) preventivi di spesa o offerte;

b) progetto funiviario preliminare o definitivo, anche limitato alla sola variante;

c) copia della concessione edilizia.

Art. 7
Spese ammesse

1. Sono ammessi:

a) i costi diretti degli investimenti effettuati per il necessario ripristino dello stato di fatto dell’impianto a fune precedente all’evento calamitoso eccezionale, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia;

b) nel caso in cui la ricostruzione, per ragioni di natura tecnica, urbanistica, di tutela paesaggistica o per altre comprovate ragioni, non sia realizzabile sul tracciato esistente, possono essere prese in considerazione soluzioni alternative, anche con un’eventuale modifica del tracciato e/o della tecnologia o tipologia dell’impianto. In questo caso sono ammessi solo i maggiori costi rispetto alla ricostruzione dell’impianto esistente, comprovati da specifico preventivo;

c) sono inoltre ammesse le spese relative agli interventi, alle misure di emergenza e alle opere di sistemazione e di messa in sicurezza dei luoghi colpiti dall’evento calamitoso eccezionale.

Art. 8
Spese non ammesse

1. Non sono ammesse l’IVA, l’imposta di registro o le altre imposte, nonché gli investimenti realizzati mediante operazioni finanziarie, quali ad esempio la cessione di quote.

Art. 9
Istruttoria e concessione delle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’Ufficio provinciale competente.

2. La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è autorizzata dalla Giunta provinciale, previa presentazione della lettera di approvazione e della relazione istruttoria di un istituto di credito convenzionato.

Art. 10
Liquidazione

1. La liquidazione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione può avvenire anche in più rate, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti, comprovata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente circa la regolare realizzazione del progetto;

b) progetto approvato, relazione tecnica e concessione edilizia;

c) documenti di spesa quali fatture e/o note onorarie in originale, emesse dopo l’inoltro della comunicazione. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, postale o pagamenti rintracciabili. La regolare esecuzione dei lavori, anche in economia, può essere certificata con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori o da altro tecnico qualificato, sulla base di uno stato finale dei lavori particolareggiato;

d) contratto d’acquisto in originale, copia autenticata o copia conforme.

2. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

3. L’istituto mutuante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio provinciale competente dell’avvenuto accertamento della regolare realizzazione degli investimenti.

Art. 11
Obblighi

1. La concessione delle agevolazioni comporta per i beneficiari l’assunzione degli obblighi derivanti dalla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche.

2. I beneficiari sono obbligati a mettere a disposizione dell’Ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.

Art. 12
Riduzione

1. Se i singoli rendiconti finali relativi ai costi degli interventi agevolati risultano inferiori ai rispettivi costi riconosciuti, l’Ufficio provinciale competente riduce proporzionalmente l’agevolazione concessa.

Art. 13
Varianti

1. Se il beneficiario intende adottare delle varianti all’intervento agevolato, queste devono essere approvate dalla Giunta provinciale.

2. Ciò non è necessario se si tratta di modifiche non essenziali e se la finalità del progetto viene comunque realizzata.

Art. 14
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento degli investimenti agevolati, cui vanno aggiunti i casi che l’Ufficio provinciale competente ritiene opportuno controllare.

2. I controlli sono finalizzati ad accertare che i beneficiari non abbiano prodotto documenti, dichiarazioni o altri documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti agevolati siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.

3. L’Ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo stesso. Quest’ultimo potrà essere eseguito, se necessario, anche mediante sopralluogo.

Art. 15
Revoca

1. La Giunta provinciale può revocare, in tutto o in parte, l’agevolazione, se

a) l’intervento eseguito non corrisponde alla finalità del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso l’agevolazione;

b) vengono riscontrate altre irregolarità sostanziali di qualsiasi genere.

2. Il beneficiario interessato può presentare delle giustificazioni e controdeduzioni.

3. Nel caso di indebita percezione dell’agevolazione si applicano le disposizioni dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 16
Norma transitoria

1. I presenti criteri si applicano alle comunicazioni inoltrate a partire dalla data di approvazione degli stessi, nonché alle domande giacenti e non ancora approvate o alle comunicazioni pervenute in modo informale.

 

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