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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
Legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 - Modifica dei criteri di attuazione

Allegato

Criteri di attuazione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa

Art. 1
Oggetto

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per lo sviluppo dell'economia cooperativa ai sensi della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche (in seguito denominata “legge”).

Art. 1-bis
Definizioni

1. Giovani: persone sotto i 30 anni di età o che hanno completato la formazione da non più di due anni e che non hanno ancora ottenuto il primo impiego.

2. Persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:

a) persone disoccupate da più di sei mesi;

b) persone ultracinquantenni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (per esempio persone in mobilità oppure in cassa di integrazione straordinaria);

c) persone migranti da paesi extra OCSE che si spostano o si sono spostate all’interno dell’Unione Europea e che hanno acquisito la residenza o il domicilio stabile in provincia di Bolzano per motivi di lavoro;

d) persone che desiderano intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non hanno lavorato, né seguito corsi di formazione e aggiornamento per almeno due anni, e in particolare coloro che hanno lasciato il lavoro a causa della difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare;

e) persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, senza un posto di lavoro o in procinto di perderlo.

3. Autorità di revisione: in base alla definizione dell’articolo 21, commi 1 e 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5:

a) l’associazione di rappresentanza per le cooperative aderenti;

b) l’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza.

Art. 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni:

a) le cooperative sociali di cui agli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche;

b) le cooperative di produzione e lavoro composte per almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale;

c) le cooperative di produzione e lavoro che subentrino nella gestione di imprese e composte da almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici che per almeno un anno siano stati dipendenti dell'impresa che si intende rilevare;

d) le cooperative che svolgono attività imprenditoriali innovative o con particolare valenza sociale;

e) le cooperative che svolgono attività imprenditoriali, con particolare riguardo alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo delle donne e dei giovani, nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro. Tali finalità devono risultare dalle disposizioni statutarie e avere un peso preponderante nell'attività della cooperativa.

Il 60 per cento della compagine sociale, nonché dei lavoratori e delle lavoratrici della cooperativa devono essere donne, persone giovani o con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro.

2. Le agevolazioni possono essere concesse alle sole cooperative iscritte nel Registro provinciale delle cooperative. Alle cooperative di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) le agevolazioni possono essere concesse non oltre l'ottavo anno dalla loro costituzione o trasformazione nella forma cooperativa legittimata a beneficiare delle agevolazioni.

Art. 3
Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:

a) capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti per incrementare la produzione ovvero per la trasformazione, riconversione, ristrutturazione o l’ammodernamento dell'impresa;

b) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all'esercizio dell'attività dell’impresa;

c) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti ed automezzi utilizzabili esclusivamente nell'esercizio dell'impresa;

d) locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con obbligo di riscatto dei beni locati;

e) locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici, nella misura massima del 50 per cento del relativo canone e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa;

f) rilevamento di impresa di cui all’articolo 11 della legge;

g) spese per assistenza tecnica e personale altamente qualificato di cui agli articoli 8 e 9.

2. Gli investimenti devono risultare congrui rispetto alle dimensioni, alla situazione economica e alle prospettive di sviluppo della cooperativa, anche in riferimento al piano di sviluppo aziendale presentato.

3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda.

4. Non possono in nessun caso beneficiare delle agevolazioni le cooperative con patrimonio netto negativo, salvo che presentino un piano di rientro approvato dall’autorità di revisione.

Art. 3-bis
Spese non ammissibili a contributo

1. Non sono agevolabili le seguenti spese per:

a) l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone, salvo l’acquisto di veicoli per il trasporto di persone effettuato da imprese di trasporto persone e salvo l’acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità;

b) l’acquisto di oggetti di valore, anche antichi, tappeti, opere d’arte, fiori, piante, oggetti ornamentali ed opere di abbellimento in genere, arredamenti di lusso, materiale pubblicitario, scorte di magazzino salvo rilevamento di impresa;

c) l’acquisto di beni usati, ad eccezione di quelli effettuati presso rivenditori specializzati o documentati con una perizia di stima.

d) l’acquisto di materiale di consumo;

e) l’acquisto di beni di valore unitario inferiore ad euro 100,00, salvo il caso di materiale pedagogico per le microstrutture per la prima infanzia;

f) investimenti realizzati o quote di capitale versate prima della presentazione della domanda di contributo, effettuate anche a titolo di acconto, ad eccezione della capitalizzazione effettuata nel primo esercizio finanziario dalla costituzione;

g) l’avviamento;

h) pubblicità e simili, salvo la realizzazione del primo sito aziendale.

2. Non sono ammissibili a contributo gli importi dell’imposta sul valore aggiunto, se non costituiscono un costo per la cooperativa, le spese per l’imposta di registro, altre imposte e tasse.

3. Non sono ammessi a contributo gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, coppie di fatto, parenti ed affini entro il terzo grado, fra una cooperativa e le sue socie e soci, fra società associate o collegate o fra società distinte se vi fanno parte le stesse socie e soci. In caso di trasferimento di beni e fornitura di servizi fra società costituite solo in parte dalle stesse socie e soci o da coniugi, da parenti o affini entro il terzo grado o da coppie di fatto, può essere ammessa a contributo la parte di beni e servizi che corrisponde alla quota societaria dei soci e delle socie estranei, ovvero delle persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela o affinità o convivenza alle socie e ai soci della società cedente. Le stesse condizioni valgono anche in caso di locazione e acquisto di beni mediante contratto di locazione finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).

Art. 4
Limiti minimi e massimi di spesa ammissibili

1. L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), dei presenti criteri può essere concessa per un importo minimo di spesa ammissibile di euro 2.500,00 e non può essere comunque superiore al quintuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa beneficiaria, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se la cooperativa ha approvato non più di cinque bilanci dalla sua costituzione, il calcolo del limite massimo può essere riferito al capitale sociale versato al momento della presentazione della domanda, qualora il valore risulti superiore.

2. Il capitale sociale agevolato dovrà essere integralmente versato, non potrà in nessun caso essere distribuito tra i soci e le socie e potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali perdite correnti o pregresse, una volta esaurite eventuali riserve o utili, in ragione di non più di un quinto della capitalizzazione agevolata per ogni anno dalla data di concessione del contributo.

3. Per le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a f) dei presenti criteri, l'importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda è fissato in euro 5.000,00; l'importo massimo della spesa ammissibile in un anno è fissato nel decuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, eventualmente integrato da aumenti di capitale versati prima della presentazione della domanda. Se la cooperativa è stata costituita da non più di cinque anni, il limite massimo dell'agevolazione può essere riferito all'ammontare del capitale sociale versato al momento della chiusura dell'ultimo bilancio approvato o al momento della presentazione della domanda, qualora il valore risulti superiore.

4. Nell'arco di tre anni le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a f) dei presenti criteri non possono superare il decuplo dell'ammontare del patrimonio netto della cooperativa richiedente oppure, per cooperative costituite da non più di cinque anni, l'ammontare del capitale sociale versato al momento della sua costituzione o della chiusura dell'ultimo bilancio approvato, qualora il valore risulti superiore; si tiene conto di eventuali aumenti di mezzi propri o di capitale.

Art. 5
Percentuali di contribuzione

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono erogate in forma di contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammessa.

2. Possono essere concesse maggiorazioni del contributo nella misura del 5 per cento in presenza dei seguenti requisiti:

a) rilevanza sociale del progetto;

b) numero dei lavoratori e delle lavoratrici interessati pari o superiore a 10,

c) numero delle persone occupate in situazione di svantaggio sociale superiore a quello minimo di legge;

d) sistematico e qualificato sistema di accompagnamento socio-pedagogico delle persone svantaggiate inserite;

e) risorse finanziarie proprie pari ad almeno un terzo della spesa di investimento oggetto di contributo;

f) competenza specialistica del management della cooperativa;

g) qualità imprenditoriale e grado di innovatività del progetto;

h) in caso di consorzi di cooperative.

3. Per le agevolazioni a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dei presenti criteri, la percentuale di contribuzione massima è del 65 per cento.

4. Per le agevolazioni a favore dei beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) d) ed e) dei presenti criteri, la percentuale di contribuzione massima è del 50 per cento.

5. In assenza di competenze gestionali adeguate all’interno della cooperativa, la percentuale di contribuzione non può superare il 40 per cento, ovvero il 50 per cento nel caso di cooperative sociali. Tali competenze si ritengono adeguate in presenza, anche part time, di una persona in possesso di diploma di scuola media superiore in materia contabile-amministrativa oppure di diploma universitario in economia e commercio o equipollente o che abbia seguito una formazione manageriale-amministrativa di almeno 56 ore nell’arco dei tre anni precedenti la presentazione della domanda di contributo.

6. I contributi sono concessi in applicazione della regola “de minimis”, ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006.

7. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni considerate aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, disposte da normative statali, regionali, provinciali o comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici a valere sugli stessi costi.

Art. 6
Documentazione da allegare alla domanda

1. Le domande di agevolazione, redatte sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, devono essere firmate dal/dalla legale rappresentante della cooperativa e presentate allo stesso Ufficio corredate da:

a) un piano di sviluppo aziendale con orizzonte temporale di almeno tre anni, che specifichi gli obiettivi perseguiti, gli spazi di mercato che si intendono coprire, il piano finanziario e il piano degli interventi;

b) un prospetto dell'attuale situazione aziendale e finanziaria della cooperativa;

c) preventivi di spesa e/o contratti preliminari;

d) in caso di aumenti di capitale, copia della deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa da cui risulti l'aumento del capitale;

e) dichiarazione che attesti il rispetto delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), dei contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro, nonché della normativa in materia previdenziale;

f) dichiarazione che attesti il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

g) dichiarazione inerente alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA);

h) dichiarazione inerente all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

i) valutazione positiva del business plan e delle competenze gestionali richieste per la sua implementazione da parte dell’autorità di revisione, nel caso di importo di spesa per investimenti pari o superiori a euro 40.000; le competenze gestionali possono essere acquisite anche con le modalità di cui all’articolo 9;

j) curriculum vitae dei dirigenti della cooperativa, con indicazione di tutti i corsi di formazione e aggiornamento frequentati.

2. L'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della cooperazione può richiedere ulteriori informazioni necessarie all'istruttoria delle domande di agevolazione.

3. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.

Art. 7
Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione dei contratti originali ovvero delle fatture originali, munite di regolari quietanze come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e comunitario. Le fatture devono essere intestate alla cooperativa agevolata. Su richiesta motivata della cooperativa, la liquidazione del contributo può avvenire anche in più rate.

2. Nel caso di capitalizzazione iniziale o di aumento di capitale il contributo viene erogato ad avvenuto versamento del capitale e dopo la presentazione della documentazione dell'avvenuto versamento; in caso di aumento di capitale, il versamento deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda.

3. La documentazione di spesa deve essere presentata entro 5 anni dall'anno di concessione del contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto e ricalcolato d'ufficio, secondo la percentuale già concessa, in base all'importo della spesa effettivamente sostenuta.

5. Eventuali variazioni del programma delle iniziative ammesse a contributo devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

6. Nel caso di locazione di immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il contributo può essere liquidato in rate annuali.

6-bis. Per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), può essere concesso un anticipo nella misura del 50 per cento dell'agevolazione concessa, da liquidarsi, nel caso di lavori edili, su presentazione del contratto d'opera o d'appalto, e nei restanti casi su presentazione del contratto di compravendita, dell'ordinazione o di documentazione equivalente e, in ogni caso, su presentazione di fideiussione bancaria per l'importo da anticipare.

7. Limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nel caso di importi di spesa superiori a euro 200.000,00, il contributo può essere liquidato in rate annuali costanti fino al massimo di cinque rate e dietro presentazione di fideiussione bancaria.

8. Il tasso di capitalizzazione utilizzato per il calcolo della rata di contributo è pari al 60 per cento del tasso d'interesse legale.

9. Per le iniziative ammesse ad agevolazione, l'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione può provvedere all'accertamento della loro realizzazione anche mediante sopralluogo.

Art. 8
Assistenza tecnica

1. Gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge possono riguardare:

a) la costituzione di una cooperativa ed il suo accompagnamento, oppure

b) ristrutturazioni aziendali di significativa rilevanza, nel caso di cooperative che al momento della presentazione della domanda di agevolazione risultino costituite da più di cinque anni.

2. Sono agevolabili le seguenti spese:

a) studi di fattibilità;

b) spese di tutoraggio per un periodo massimo di tre anni nel caso di nuove cooperative e di un anno nel caso di ristrutturazione aziendale, prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovata complessità.

3. Ai sensi del presente articolo si considerano “nuove cooperative” le cooperative costituite da non più di due anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

4. Le domande di agevolazione devono indicare l'attività di assistenza da prestare e riportare l'indicazione della persona fisica o giuridica che eroga l'intervento di assistenza tecnica e i relativi costi.

5. L'entità dell'intervento deve essere proporzionata alle effettive necessità della cooperativa.

6. Il costo orario ammissibile non può superare l’importo di euro 85,00, IVA esclusa.

7. L'ammontare massimo dell'agevolazione è pari all’80 per cento del costo ammissibile e non può superare l’importo di euro 25.000, IVA esclusa.

8. È fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra la Provincia e le associazioni di rappresentanza delle cooperative ai sensi dell'articolo 9 della legge.

Art. 9
Personale altamente qualificato

1. Sono agevolabili assunzioni di personale a tempo determinato o attraverso contratti a progetto o di distacco parziale o totale, purché di durata non inferiore a 6 mesi e fatti salvi i requisiti di cui ai commi 2 e 3.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso di diploma universitario in materia economica o giuridica e avere almeno tre anni di esperienza professionale con mansioni tecnico-amministrative o contabili, oppure avere almeno dieci anni di esperienza professionale con mansioni tecnico-amministrative o contabili.

3. Il personale assunto dovrà inoltre essere impiegato esclusivamente in progetti di avvio o potenziamento e/o riorganizzazione aziendale.

4. È ammissibile a contributo la retribuzione lorda (inclusi oneri sociali e contributivi a carico della cooperativa) di una persona di nuova assunzione, per un importo massimo annuale di euro 70.000 e per un periodo massimo di 24 mesi.

5. Non sono ammissibili a contributo i costi relativi ai compensi del o della presidente, del direttore o della direttrice della cooperativa nonché dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo.

6. Il contributo massimo è pari al 50 per cento della spesa ammessa.

Art. 10
Condizioni e impegni

1. Le cooperative beneficiarie si impegnano a non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni per i quali le agevolazioni stesse sono state concesse, per i seguenti periodi:

a) dieci anni, per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), limitatamente ai beni immobili;

b) cinque anni, per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), limitatamente ai beni mobili;

c) fino alla scadenza dell'originario contratto di locazione finanziaria, con un minimo di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto per i beni mobili e di dieci anni dalla data di stipulazione per i beni immobili, per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle iniziative e per il raggiungimento dei livelli occupazionali – salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta provinciale per comprovati e giustificati motivi – la perdita dei requisiti soggettivi delle società richiedenti, la falsità delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di concessione, lo scioglimento volontario o di autorità o l'adozione di procedure concorsuali nei confronti della società beneficiaria, comportano la revoca dell'agevolazione e la restituzione delle somme corrisposte aumentate degli interessi legali.

3. Gli atti di cessione degli immobili devono contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

4. Il/la rappresentante legale della cooperativa beneficiaria è tenuto/tenuta a comunicare all'Amministrazione provinciale ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché eventuali cessioni, alienazioni o distrazioni dei beni agevolati intervenute prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

5. Le cooperative beneficiarie devono obbligarsi a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza.

Art. 11
Controlli

1. L'Ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione, nella misura del 6 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.

2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'Ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Art. 12
Revoca dei contributi

1. La violazione accertata dalle strutture competenti delle disposizioni in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché delle norme in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro comporta la revoca dell'intera agevolazione.

2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge, nonché il mancato rispetto, per tutta la durata del vincolo, dei requisiti di legge previsti per la tipologia di cooperativa in ragione della quale le agevolazioni sono state concesse, comporta la revoca dell'agevolazione.

3. La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nell’articolo 5 della legge. Sull'importo dovuto vengono applicati gli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato, viene disposta la riscossione coattiva dell'agevolazione.

Art. 13
Entrata in vigore

1. I presenti criteri entrano in vigore il primo giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

2. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno della loro entrata in vigore e, in quanto più favorevoli, alle domande di contributo giacenti e inevase.

 

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