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In vigore al: 27/05/2016

k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”)

(1) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:

“e) esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio predisposti dalla ripartizione provinciale competente.”

(2) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, sono così sostituiti:

“1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si può utilizzare il "marchio di qualità con indicazione d'origine" o che ai sensi dell’articolo 2 rientra nell’ambito di applicazione della presente legge. La commissione tecnica dura in carica cinque anni.

2. Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove componenti, in maggioranza rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di interesse della rispettiva categoria di prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Alle riunioni delle commissioni tecniche può partecipare, con voto consultivo, anche un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente.”

(3) La lettera e) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:

“e) determinano, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla ripartizione provinciale competente per ciascun prodotto o categoria di prodotti, in che modo e in quale percentuale gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituito:

“4. Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità riguardanti i processi di produzione e la coltivazione dei prodotti, nonché del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni statali in materia di protezione degli animali.“

(5) Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: "In casi particolarmente motivati possono essere concessi contributi fino al 40 per cento anche dopo la scadenza del settimo anno."

(6) La lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è abrogata.

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