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In vigore al: 27/05/2016

k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 111)
Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 del B.U. 6 agosto 2013, n. 32.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:

“a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese e ai servizi di vicinato;”

(2) L’articolo 15 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

“Art. 15 (Aiuti)

1. Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti nel rispetto del diritto dell’Unione europea.”

(3) Dopo l’articolo 20/quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 20/sexies (Servizio di informazione e consulenza sui fondi europei a gestione diretta dell’Unione europea e sostegno alla progettazione)

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese connesse all’istituzione e alla gestione di un centro di informazione e consulenza per le piccole e medie imprese, anche sulla base di un’apposita convenzione con la Commissione europea.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti nell’ambito dei finanziamenti europei gestiti direttamente dall’Unione europea.”

(4) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “non può eccedere il 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “avviene secondo le rispettive disposizioni UE”.

(5) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “nella misura massima del 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “secondo le rispettive disposizioni UE”.

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