(1) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo; la domanda va corredata dalla documentazione prevista nel decreto dell’assessore competente. Il progetto da presentare deve tenere conto delle eventuali infrastrutture presenti e prevedere distanze di sicurezza del limite esterno dello scavo dalle medesime; nel corso dell’istruttoria della domanda i soggetti gestori delle infrastrutture vengono informati dell’opera prevista.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il titolare dell’autorizzazione versa annualmente al comune nel cui territorio si svolge l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività. L’ammontare dell’onere è determinato con decreto dell’assessore competente in accordo con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale.”
(3) L’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 13 (Coordinamento con strumenti di pianificazione)
1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione alla coltivazione delle aree previste nel piano provinciale sono trattate con priorità. Le aree estrattive individuate dal piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione “area estrattiva”.”