In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

Art. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis La Giunta provinciale definisce un obiettivo quantitativo che prevede un valore indicativo dell’area annualmente edificabile. Il raggiungimento dell’obiettivo è verificato annualmente ed è pubblicato in una relazione.”

(2) L’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio)

1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto a rendere pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. È composta come segue:

  1. dal direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;
  2. da un rappresentante di uno degli uffici provinciali dell’urbanistica;
  3. da un rappresentante dell'Ufficio provinciale Ecologia del paesaggio;
  4. da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;
  5. da un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;
  6. da un esperto designato dal Consiglio dei comuni;
  7. da un esperto nel campo delle scienze naturali.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato.

3. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto un giurista della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

4. Ove il progetto di piano o di variante allo stesso riguardi aree individuate come bosco, la decisione della Commissione comprende la trasformazione di bosco anche ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

5. Le ripartizioni provinciali competenti sono invitate a inviare dei rappresentanti qualificati per le materie di loro rispettiva competenza e rilevanti per il caso in esame. Nelle materie riservate alla competenza dello Stato gli uffici statali sono invitati ad inviare dei rappresentanti qualificati. I rappresentanti di cui sopra partecipano alla riunione senza diritto di voto.

6. La Commissione esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.”

(3) L’articolo 3 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“Art. 3 (Nomina e funzionamento della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio)

1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la facoltà di accesso per il gruppo linguistico ladino.

2. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. La Commissione è legalmente riunita con la partecipazione della metà dei componenti di cui all’articolo 2, comma 1. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, che non possono astenersi. La votazione avviene separatamente per ogni comune. In caso di parità di voti decide il voto del presidente. Ai fini del risparmio ed aumento dell’efficienza dell’attività amministrativa le sedute possono essere tenute anche in forma di tele- o videoconferenza. In tal caso il presidente, ai fini del rilevamento del quorum funzionale, accerta l’identità dei componenti partecipanti alla seduta tramite tele- ovvero videoconferenza e accerta che la loro partecipazione alla discussione avvenga in tempo reale, garantendone la possibilità di intervento. Si considera luogo della seduta quello ove siano presenti contemporaneamente il presidente e il segretario.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

5. Ai componenti cui spetta sono liquidati i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”

Art. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La data in cui il piano di settore verrà esposto è preventivamente resa nota nella rete civica della Provincia. Il piano è esposto per 30 giorni. Per lo stesso tempo il piano è anche pubblicato in forma idonea nella rete civica della Provincia. Durante questo periodo chiunque può prendere visione e presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, volte al miglioramento del piano.”

Art. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14/bis (Piano strategico di sviluppo comunale o intercomunale)

1. Su iniziativa dei comuni interessati possono essere elaborati piani strategici volti a definire lo sviluppo di un comune ovvero di un ambito intercomunale omogeneo al fine di coordinare le politiche territoriali, paesaggistiche e infrastrutturali di comuni che intendono perseguire comuni linee di sviluppo a medio e lungo termine. L’elaborazione di questi piani avviene in un processo di copianificazione, garantendo la partecipazione di popolazione, enti e associazioni locali. Per l'approvazione si applica la procedura prevista per il piano urbanistico comunale, ad eccezione della notifica ai proprietari nonché della richiesta del parere dell’autorità militare di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 19. Ogni comune delibera per quanto di propria competenza. Per le varianti si applica la procedura prevista per l’approvazione, compresa la partecipazione di tutti i comuni interessati.

2. Le rielaborazioni o le varianti dei piani urbanistici comunali dei territori coinvolti devono rispettare gli obiettivi del piano strategico. Il piano strategico non produce effetti vincolanti per i proprietari dei terreni.”

(2) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita:

“g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale, se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche.”

(3) L’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 19 (Procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale)

1. Il progetto di piano urbanistico comunale è adottato dalla giunta comunale previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate.

2. La delibera assieme al progetto di piano urbanistico comunale, al rapporto ambientale e alle eventuali convenzioni di cui agli articoli 17 e 40/bis è pubblicata nella rete civica della Provincia ed all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi. Contestualmente all’atto della pubblicazione il sindaco trasmette tutti i documenti menzionati alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Durante la pubblicazione della delibera la stessa ed i relativi atti restano depositati nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all’albo del comune chiunque può prendere visione della documentazione e presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.

3. Il sindaco deve comunicare la nuova destinazione d’uso ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari devono avvenire tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Dal ricevimento della comunicazione il proprietario può, entro il termine di 15 giorni, presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.

4. Il progetto di piano urbanistico comunale per i comuni elencati nell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al comma 2 dell'articolo 22 citato. Il comune inoltra il parere immediatamente alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 2 e 3, il sindaco trasmette immediatamente le osservazioni e le proposte pervenute, comprese quelle dei proprietari di cui al comma 3, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

6. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio delibera sul progetto di piano entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione. Il parere della Commissione viene comunicato immediatamente al comune. Qualora risultasse mancante della documentazione, questa deve essere richiesta entro 15 giorni dal ricevimento del progetto di piano.

7. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione il consiglio comunale, nei limiti della proposta presentata e tenuto conto della decisione della Commissione delibera sul progetto di piano e sulle osservazioni e proposte presentate. Le decisioni prese in deroga al parere della Commissione devono essere motivate. Il sindaco trasmette immediatamente la delibera consiliare e tutta la documentazione alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

8. La Giunta provinciale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Essa può apportare le varianti necessarie per assicurare:

  1. il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;
  2. la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;
  3. la tutela del paesaggio, dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme.

9. La decisione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

10. Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.”

(4) L’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Varianti al piano urbanistico comunale)

1. Per le varianti al piano urbanistico comunale si applica la procedura prevista dall’articolo 19.

2. La Giunta provinciale può di propria iniziativa apportare le varianti al piano urbanistico di cui all’articolo 19, comma 8, secondo la procedura di cui all’articolo 12.

3. Nell’arco di un biennio non possono essere avviati più di tre procedimenti di variante al piano urbanistico. Nei tre mesi prima del rinnovo del consiglio comunale non possono essere avviate varianti al piano urbanistico. Le predette limitazioni non si applicano agli adeguamenti obbligatori ai sensi della presente legge o in seguito ai piani di competenza della Giunta provinciale nonché alle modifiche dei piani urbanistici riguardanti attrezzature pubbliche.

4. Non richiede la procedura di variante al piano la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o negli altri elaborati del piano. Gli atti di rettifica sono deliberati dal consiglio comunale e trasmessi alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, che apporta la correzione ai documenti e pubblica il provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione."

(5) Il comma 3 dell’articolo 22/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'articolo 19. La funzione della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato ed un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ufficio Geologia e prove materiali ed Ufficio Protezione civile.”

(6) Alla fine del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per nuova cubatura ai sensi del comma 1 si intende la cubatura realizzabile complessivamente sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ovvero secondo il piano di attuazione, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente con la destinazione d'uso di cui all'articolo 75, comma 2, lettere d) ed e).

(7) Alla fine della lettera c) del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “tale disciplina si applica solo se negli ultimi cinque anni non è stata approvata ovvero realizzata alcuna nuova cubatura sul medesimo lotto o comparto edificatorio;”

(8) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) edifici o parti di essi esistenti in una zona residenziale e che non sono stati ampliati in applicazione delle relative disposizioni possono essere trasformati interamente o parzialmente, purché almeno il 60 per cento della cubatura trasformata venga utilizzata per abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79, salvo le eccezioni di cui all'articolo 27, comma 3.”

(9) L’ultimo periodo della lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Scaduto il vincolo, il consiglio comunale può autorizzare la modifica della destinazione d'uso della cubatura ampliata in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79. La Giunta provinciale emana le relative direttive;”

(10) Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Scaduto il vincolo, la Giunta provinciale può autorizzare, su richiesta del consiglio comunale, la modifica della destinazione d’uso in abitazioni convenzionate ai sensi dell’articolo 79 anche per la cubatura ampliata, nel limite massimo di 2.000 metri cubi. L'edificio deve, però, essere situato ad una distanza non superiore a 300 metri dal prossimo centro edificato e la superficie coperta esistente non deve in nessun caso essere ampliata oltre il 30 per cento.”

(11) Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“d) esercizi pubblici ricettivi con non più di 20 posti letto, registrati alla data dell’entrata in vigore della presente lettera, possono essere trasformati in appartamenti convenzionati oppure in appartamenti che sono utilizzati per l’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie oppure per l’agriturismo. Cessata l’attività tale cubatura deve essere trasformata in appartamenti convenzionati, senza che venga rimborsato il contributo sul costo di costruzione.”

(12) Dopo l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Le aree non edificate, che non siano necessarie per la gestione dell’esercizio, possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.”

(13) Il comma 1/bis dell’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis. Il consiglio comunale ovvero la giunta comunale nei comuni con più di 10.000 abitanti può prescrivere, sulla base di una proposta di edificazione volta alla riqualificazione urbanistica e sentita la commissione edilizia comunale, la redazione di un piano di attuazione per parti di zone edificabili con un’estensione fino a 5.000 metri quadrati. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio cura la evidenziazione nel piano urbanistico comunale.”

(14) L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32 (Approvazione dei piani di attuazione e dei piani di recupero)

1. La proposta del piano di attuazione o del piano di recupero, di seguito denominati piano, è approvata dalla giunta comunale sentita la commissione edilizia comunale. Il presidente della commissione edilizia comunale può richiedere un parere della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Nel caso di piano di recupero o se il piano di attuazione riguarda immobili soggetti a tutela dei beni culturali deve essere richiesto il parere della Ripartizione provinciale Beni culturali.

2. Se il piano, nei casi previsti dalla legge, è redatto dai privati proprietari, la proposta di piano deve essere trattata dalla giunta comunale entro 60 giorni dalla sua presentazione al comune.

3. Il sindaco provvede entro 15 giorni dalla deliberazione della giunta comunale che il piano venga depositato per essere esposto al pubblico per la durata di 20 giorni. Del deposito è data notizia nella rete civica della Provincia. Entro tale termine chiunque può prendere visione del piano e chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti può presentare osservazioni al comune.

4. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di deposito del piano il consiglio comunale, ovvero la giunta comunale se si tratta di comuni con più di 10.000 abitanti, decide sul piano e sulle osservazioni presentate. Il piano è approvato con le modifiche necessarie per assicurare al meglio l’utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Inoltre anche il confine della zona può essere adeguato alla situazione reale.

5. L’approvazione del piano di recupero equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità di tutte le misure in esso previste.

6. Il comune pubblica il provvedimento definitivo per estratto nella rete civica della Provincia. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

7. I comuni possono avviare contemporaneamente le procedure di approvazione del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione oppure del piano di recupero.”

(15) L’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 34 (Approvazione e modifica dei piani di attuazione per zone di competenza della Provincia)

1. La proposta di piano di attuazione approvata dalla Giunta provinciale per le zone di competenza della Provincia è esposta al pubblico presso il comune interessato e presso l’amministrazione provinciale per la durata di 30 giorni, previo avviso pubblicato nella rete civica della Provincia. Entro tale termine chiunque può prendere visione del piano e chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti può presentare osservazioni al comune.

2. Entro il termine perentorio di 40 giorni dalla scadenza del termine di deposito il sindaco trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio le osservazioni pervenute ed il parere del consiglio comunale con le eventuali controdeduzioni.

3. La Giunta provinciale approva il piano, sentita la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, e può contestualmente introdurre le modifiche necessarie per assicurare al meglio l’utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

4. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio pubblica il provvedimento definitivo per estratto nella rete civica della Provincia. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.”

(16) L’articolo 34/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 34/bis (Modifiche al piano di attuazione e al piano di recupero)

1. Per le modifiche al piano si applica la procedura di cui all’articolo 32. In deroga al comma 4 dell’articolo 32 la decisione sul piano spetta sempre alla giunta comunale.”

Art. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) La rubrica del capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: “Zone residenziali”.

(2) L’articolo 35 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 35 (Zone residenziali)

1. Nei piani urbanistici le zone destinate all’edilizia residenziale sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale risultante dalle previsioni dello sviluppo decennale della popolazione residente, in considerazione delle direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e degli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico del comune. Tutte le misure di pianificazione perseguono gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di dare la priorità all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente. Le zone sono da perimetrare in forma omogenea, compatta e chiusa ed i parametri urbanistici da fissare nel piano urbanistico comunale sono da determinare in rapporto al circostante contesto urbanistico. Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30 metri cubi per metro quadrato ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona. La cubatura ammissibile nella zona è determinata includendo gli edifici esistenti a prescindere dalla data della loro realizzazione. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali, in base all’indice di densità edilizia vigente al momento del rilascio della nuova concessione edilizia, a prescindere dal frazionamento del lotto originario o dell’alienazione di parti dello stesso.

2. Qualora la densità edilizia superi i 3,50 metri cubi per metro quadrato deve essere redatto un piano di attuazione o di recupero.”

(3) L'articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 36 (Zone residenziali di espansione)

1. Sono considerate zone residenziali di espansione le zone che vengono destinate a scopo residenziale, ma che non vengono individuate come zone residenziali di completamento oppure zone di recupero o zone di riqualificazione urbanistica.”

(4) Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 36/bis (Zone residenziali di completamento)

1. Sono considerate zone residenziali di completamento per le quali non è prescritta la cessione della quota destinata all'edilizia abitativa agevolata secondo l’articolo 37, comma 1, quelle zone destinate a scopo residenziale ove la densità edilizia attribuita alla zona ai sensi dell’articolo 35, comma 1, risulti già sfruttata al 70 per cento ed almeno la metà della cubatura ivi esistente abbia la destinazione di cui all’articolo 75, comma 2, lettere a) e g).

2. Zone di completamento esistenti possono essere ampliate in deroga al comma 1 tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma, in sostituzione della cessione a favore dell’edilizia abitativa agevolata di cui all’articolo 37, comma 1, una prestazione a favore del comune dell’ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili, anche in forma di aree sostitutive per il valore corrispondente.

3. La cubatura sulle aree di cui al comma 2 è riservata alla costruzione di alloggi convenzionati ai sensi dell'articolo 79. La previsione delle aree nel piano urbanistico comunale è subordinata ad un previo atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 79, che deve garantire l’obbligo di convenzionamento, anche se l’intera cubatura ammissibile non viene realizzata contestualmente.”

(5) L'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 37 (Piani di attuazione per le zone di espansione)

1. Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 60 per cento della volumetria, rispettivamente il 55 per cento, deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata, a seconda che il piano di attuazione venga predisposto dal comune d'ufficio ai sensi dell'articolo 41 o su iniziativa dei proprietari ai sensi del comma 2 dell'articolo 39.

2. Previo accordo con i proprietari dei terreni, nel piano di attuazione può essere riservata all'edilizia abitativa agevolata anche una quota dell'area e della cubatura superiore a quella di cui al comma 1. Se un proprietario di terreni dà l'assenso affinché almeno l'80 per cento della sua area e cubatura venga riservato all'edilizia abitativa agevolata ovvero alle abitazioni residenziali gestite da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane, la cubatura rimanente non è soggetta all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 27, comma 1. La convenzione tra i proprietari dei terreni e il comune può essere stipulata prima dell'avvio del procedimento finalizzato all’individuazione della zona di espansione nel piano urbanistico comunale. La quota delle aree e della cubatura eccedente quella di cui al comma 1 può essere utilizzata dal comune per la costruzione di abitazioni convenzionate per persone aventi da almeno 5 anni la residenza anagrafica nel comune e per opere di urbanizzazione secondaria.

3. La zona di espansione deve avere un’estensione sufficiente per garantire la cessione della quota per l’edilizia abitativa agevolata ai sensi del comma 1. Le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata devono essere convenzionate ai sensi dell’articolo 79. Il vincolo viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all’ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione.

4. La volumetria preesistente, anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma 1 nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densità attribuito alla zona, applicando il coefficiente di utilizzo di cui all'articolo 35. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale, sull'area vincolata dalla volumetria preesistente, dell'indice di densità attribuito alla zona. L'area vincolata dalla volumetria preesistente è determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della giunta comunale.

5. Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di altro ente pubblico o di cooperative edilizie fruenti di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere riservata interamente all'edilizia abitativa agevolata e/o a opere di urbanizzazione secondaria, ovvero alla realizzazione di abitazioni gestite da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane. Qualora l'estensione della zona lo esiga, può essere destinata ad attività terziarie in relazione al fabbisogno della zona una quota fino al 15 per cento della suddetta volumetria.

6. Se una zona di espansione è proprietà esclusiva di uno o più enti pubblici, il comune è autorizzato a destinare fino al 40 per cento dell'area della zona di espansione all'edilizia convenzionata. L'assegnazione di tali aree è disciplinata con regolamento comunale.“

(6) L'articolo 39 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 39 (Predisposizione del piano di attuazione)

1. La predisposizione del piano di attuazione spetta al comune. In linea di principio l’incarico per nuovi piani di attuazione per zone con un’estensione superiori a 5.000 metri quadrati viene assegnato mediante concorso di progettazione.

2. È a discrezione del comune assegnare ai proprietari privati la predisposizione del piano di attuazione, qualora sussista un'iniziativa privata. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrano i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione. Il progetto del piano di attuazione predisposto su iniziativa privata deve essere presentato al comune.

3. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni nonché la procura speciale ad un rappresentante comune nel procedimento.

4. Il piano approvato è notificato al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può presentare entro 30 giorni uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari.”

(7) L’alinea del comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:”

(8) Il comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Rimangono salvi gli obblighi di legge in capo alle parti contraenti.”

(9) I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. Nelle zone edificabili previste oppure nei diritti edificatori costituiti allo scopo di attuare le convenzioni di cui al presente articolo si può derogare alle disposizioni di cui all’articolo 37. Qualora sia prevista la realizzazione di abitazioni, il 100 per cento della relativa cubatura è soggetta all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 79.

6. Le controprestazioni contrattuali del contraente devono avere un nesso di mediata causalità ed essere congrue, considerando debitamente tutte le circostanze. Per accertare la congruità deve essere acquisito il parere dell'Ufficio Estimo provinciale, il quale tra l’altro conferma che le controprestazioni non compromettono l'interesse della pubblica amministrazione. La stima deve considerare l'incremento del valore conseguente all'atto di pianificazione ed il valore economico della deroga di cui al comma 5. La stima può essere anche effettuata da parte di liberi professionisti giurati sulla base di direttive vincolanti elaborate dall’Ufficio Estimo provinciale ed approvate dalla Giunta provinciale. Il contraente deve essere proprietario maggioritario dell'immobile oggetto del contratto da almeno 5 anni, fatti salvi i casi di donazione o eredità.

7. Le aree oggetto di una convenzione urbanistica ai sensi del comma 5 vengono contrassegnate nel piano urbanistico comunale. La convenzione urbanistica e le relative varianti al piano urbanistico comunale sono approvate secondo il procedimento di cui all'articolo 19. La valutazione della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio comprende anche la verifica del rispetto dei presupposti di applicazione, degli obiettivi e dei principi di cui al presente articolo.”

Art. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)

(1) L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi)

1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolta anche attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro. Inoltre possono essere realizzate strutture di interesse pubblico. Attività che comportano forti emissioni sono ammissibili solo in zone appositamente individuate.

2. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione, ad eccezione di piccoli ampliamenti oppure se una zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa.

3. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile e al massimo il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti.”

(2) L’articolo 44/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44/bis (Zone produttive con destinazione particolare)

1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro commerciale di rilievo provinciale nonché le zone per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica.

2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono essere previste nonché i criteri per la loro individuazione e utilizzazione. Gli edifici aziendali, compresa l'area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale determina i criteri per il rilascio del nulla osta.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza l’individuazione di una zona produttiva ai sensi del comma 1.”

(3) L’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 45 (Pianificazione delle zone per insediamenti produttivi)

1. La Giunta provinciale fissa in accordo con il Consiglio dei Comuni i contenuti specifici e gli standard qualitativi per la pianificazione e l’utilizzo delle zone per insediamenti produttivi.

2. Nell’ottica di un uso razionale del suolo, di un’ottimale pianificazione urbanistica e del potenziamento di aree economiche decentrate, i comuni possono definire e prevedere nei piani urbanistici anche aree per zone produttive sovracomunali. La gestione di tali zone produttive viene regolata tramite convenzioni tra le amministrazioni comunali coinvolte. La Giunta provinciale definisce, in accordo con il Consiglio dei Comuni, incentivi per una gestione sovracomunale delle aree produttive.”

(4) L’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 46 (Acquisizione di aree)

1. I proprietari delle aree produttive possono liberamente disporre delle stesse in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge, del piano urbanistico e del regolamento edilizio. Gli enti competenti per le zone produttive possono acquisire immobili allo scopo di insediare imprese.

2. Nei seguenti casi eccezionali gli immobili situati in zona per insediamenti produttivi possono essere espropriati al valore di mercato del bene:

  1. per conseguire interessi di natura sovraordinata connessi alla gestione del territorio o per impedire la dispersione edilizia o per evitare i conseguenti costi esageratamente alti o per realizzare le necessarie infrastrutture;
  2. per consentire che le aree siano complessivamente utilizzate in modo organico;
  3. per realizzare insediamenti con priorità strategica o per conseguire gli obiettivi di politica economica o occupazionale fissati negli indirizzi e nei criteri programmatori;
  4. quale misura per contrastare l’accumulo di terreni edificabili, quando un immobile destinato a zona produttiva rimane inutilizzato o inedificato per almeno quattro anni.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), l'esproprio può essere avviato anche immediatamente dopo la previsione delle aree come zona produttiva. Nel caso di cui alla lettera b) l'ente competente assegna ai proprietari un congruo termine entro il quale definire gli atti necessari. Decorso tale termine l'ente competente può avviare le necessarie procedure di esproprio.

4. Con decreto del Presidente della Provincia, che costituisce titolo per l’iscrizione tavolare, possono essere disposte comunioni e divisioni materiali di immobili per permettere rispettivamente un utilizzo organico delle aree e una suddivisione funzionale delle stesse.”

(5) L’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 47 (Insediamento)

1. L’insediamento di imprese su immobili di proprietà degli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi avviene mediante una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L’insediamento avviene mediante vendita, locazione o costituzione di un diritto di superficie. La procedura è disciplinata dall'ente competente per la zona produttiva.

2. Vengono fissati degli obblighi con riferimento al tipo di attività da esercitare e al termine per l’inizio della stessa nonché con riferimento alla tipologia di costruzione da realizzare e alla tempistica per l’inizio dei lavori. Possono inoltre essere fissati obblighi relativi agli standard ambientali ed alle emissioni così come il diritto di prelazione a favore dell’ente competente per la zona produttiva. Il mancato rispetto dei termini fissati per l’inizio dei lavori di costruzione e dell’attività comporta la decadenza dall’insediamento. L’inosservanza delle altre prescrizioni comporta il pagamento di una penale fino al 20 per cento del valore di mercato dell’immobile.”

(6) L’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Urbanizzazione)

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all'apprestamento degli immobili interessati, spetta agli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi. La progettazione o l'esecuzione dei lavori può anche essere affidata al comune territorialmente competente, alla Business Location Alto Adige/Südtirol S.p.a. o ai privati. Per i lavori di importo inferiore alla soglia dell’Unione europea, delegati ai proprietari, non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in forza dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche.

2. La suddivisione dei costi per l’urbanizzazione e per l’allacciamento della zona agli impianti di approvvigionamento nonché la determinazione della quota eventualmente a carico dell’ente competente per la zona per insediamenti produttivi è stabilita dalla Giunta provinciale.

3. Le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive dopo l'ultimazione dei lavori sono trasferite in proprietà al comune territorialmente competente. Il relativo decreto del Presidente della Provincia costituisce titolo per l'iscrizione nel libro fondiario.”

Art. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) L’articolo 55/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 55/bis (Individuazione delle zone di riqualificazione urbanistica)

1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell'interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all'interno del centro edificato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un'estensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l'unitarietà e la funzionalità dell'intervento, le zone di verde agricolo. Possono motivatamente derogare dalla localizzazione ed estensione sopra indicata solo se previste nel Piano Strategico di cui all'articolo 14/bis.

2. Per queste aree deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità di funzioni e gli interventi di riqualificazione urbana possono essere volti ad incentivare la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane, dei siti e dei centri, negli ambiti di riqualificazione con le seguenti finalità:

  1. favorire il riuso delle aree già urbanizzate e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;
  2. favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;
  3. mantenere e incrementare l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni prevalenti;
  4. garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
  5. riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

3. Sono in ogni caso esclusi:

  1. gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;
  2. gli edifici sottoposti a tutela storico-artistica ai sensi del Codice dei beni culturali.

4. Nell'individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale devono essere definiti:

  1. la densità edilizia territoriale riferita all'intera zona;
  2. le diverse destinazioni d'uso ammesse e quelle prevalenti ai fini degli obiettivi del PRU ed i rapporti minimi e massimi relativi a queste, le altezze ammissibili, le distanze dal confine e dagli edifici;
  3. criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, adatti a garantire in generale la sostenibilità degli interventi."

(2) Dopo l’articolo 55/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 55/ter (Proponenti e contenuto del piano di riqualificazione urbanistica)

1. Il piano di riqualificazione urbanistica (PRU) è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati, singolarmente o associati tra loro, che, nel caso di proposte avanzate solo da soggetti privati, abbiano la disponibilità di almeno due terzi degli immobili di proprietà privata che siano da sottoporre ad interventi o siano oggetto di modifiche della disciplina urbanistica ed edilizia previste dal PRU.

2. Il piano di riqualificazione urbanistica deve contenere:

  1. gli elaborati previsti dall'articolo 52;
  2. un eventuale atto unilaterale d'obbligo ovvero uno schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:
    1. i rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici o privati e il comune per l'attuazione degli interventi;
    2. il piano finanziario con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
    3. le garanzie di carattere finanziario;
    4. i tempi di realizzazione del piano;
    5. la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
  3. un’integrazione alla relazione illustrativa che deve precisare in particolare:
    1. una rappresentazione del piano in termini economici sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori;
    2. il piano finanziario di attuazione;
    3. uno schema per la costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

3. In casi nei quali sussista un prevalente interesse sovracomunale o la Provincia disponga di immobili la cui riqualificazione e trasformazione urbanistica e/o valorizzazione patrimoniale sia di preminente rilievo, la Giunta provinciale, di concerto con il comune, può assumere la formazione del Piano di Riqualificazione Urbanistica e la sua approvazione. Ai fini del coordinamento dei procedimenti di formazione ed approvazione e dell'esecuzione del Piano di Riqualificazione Urbanistica, il comune o la Provincia, secondo le rispettive competenze, possono promuovere la formazione di accordi di programma tra di loro e con altri enti pubblici. Per la formazione di tali accordi e per la loro esecuzione possono essere previste forme di partecipazione e coordinamento con i partecipanti agli accordi di esecuzione previsti nel PRU.

4. Per le aree interessate dal Piano di Riqualificazione Urbana il comune stabilisce criteri di perequazione urbanistica che tengono conto dei valori iniziali degli immobili compresi nell'area interessata dal piano al momento di presentazione della proposta di piano di riqualificazione urbana. A tali fini possono essere computate tutte le prestazioni e controprestazioni previste dal PRU, anche tenendo conto dei tempi della sua attuazione e degli oneri finanziari da essi dipendenti. Tali valori e prestazioni vengono determinati dall'ufficio estimo provinciale con riferimento alla data di adozione del PRU ovvero, se in presenza di proposte di privati, alla data della loro presentazione. Qualora il comune partecipi al PRU con suoi immobili, nell'ambito della perequazione non si tiene conto nei suoi confronti degli oneri e contributi ad esso dovuti per legge o delle opere previste a scomputo di essi.

5. Le prestazioni e controprestazioni previste nel PRU possono prevedere anche:

  1. esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio;
  2. realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a carico del privato, necessarie alla sostenibilità dell'intervento proposto;
  3. cessione e/o permuta di immobili e/o diritti reali oppure cessione di diritti edificatori, eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro;
  4. indennizzo in denaro;
  5. rinuncia agli oneri di concessione."

(3) Dopo l’articolo 55/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 55/quater (Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa comunale)

1. La proposta di Piano di Riqualificazione Urbanistica (PRU), di cui al comma 1 dell’articolo 55/ter è adottata dalla giunta comunale che, nel caso in cui ritenga che per la sua attuazione occorra promuovere un accordo di programma con altri enti pubblici, incarica il sindaco di promuoverlo, fissando i criteri di formazione e scelta del progetto di PRU, e stabilisce eventuali contenuti specifici richiesti per il PRU, salvo quanto potrà derivare dall'accordo di programma stesso. In tale ultimo caso per la formazione e l'approvazione del PRU, che costituirà allegato del formando accordo di programma, si segue la procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 55/quinquies.

2. La deliberazione non ha valore di adozione del PRU, ma di definizione degli indirizzi per la definitiva formazione di esso e le successive decisioni relative alla sua realizzazione.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 tutti i soggetti interessati possono presentare proposte di PRU per l'intero ambito o le parti di esso che la delibera del comune ammetta possano essere realizzate distintamente.

4. Le proposte di cui al comma 3 debbono contenere i progetti e le altre specificazioni tecniche ed essere corredate dei documenti che il comune stabilirà con la deliberazione di cui al comma 1, al fine di valutare la fattibilità delle proposte di PRU e la capacità tecnica ed economica dei proponenti.

5. La giunta comunale delibera la valutazione finale delle proposte, le pone in ordine di preferenza con adeguate motivazioni e prosegue la negoziazione degli accordi di attuazione del PRU con il proponente o i proponenti del progetto o dei progetti di PRU prescelti.

6. La variante del Piano Urbanistico Comunale avviene secondo l'articolo 21 e il comma 3 dell'articolo 55 bis.

7. I PRU sono adottati ed approvati secondo il procedimento e con gli effetti dei piani di cui all'articolo 32, fatta salva l’approvazione da parte del consiglio comunale.

8. Qualora la proposta di riqualificazione urbana preveda la cessione di proprietà pubblica, l'esecuzione del progetto risultante dal PRU, inclusa la cessione delle aree interessate, dovrà essere sottoposta a procedura ad evidenza pubblica. L'aggiudicatario della gara subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal PRU.'"

(4) Dopo l'articolo 55/quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

'Art. 55/quinquies (Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa provinciale o privata)

1. II presidente della Provincia e/o il privato proponente, anche in assenza della preventiva individuazione delle aree di riqualificazione urbanistica prevista dall’articolo 55/bis, comma 1, promuovono un accordo di programma per la riqualificazione urbana mediante la presentazione di un'ipotesi di proposta depositata presso il comune.

2. A seguito della presentazione dell'ipotesi di proposta la giunta comunale delibera entro 30 giorni dalla data del relativo deposito se la stessa è di interesse pubblico e, in caso affermativo, stabilisce i criteri e gli obiettivi nonché la perimetrazione dell'area per la riqualificazione urbana.

3. Entro i 30 giorni successivi dalla data di avvenuta pubblicazione della delibera della giunta comunale tutti i soggetti interessati possono presentare una proposta di riqualificazione urbana presso il comune. Qualora la proposta provenga da un privato, lo stesso deve avere la disponibilità di almeno due terzi delle aree indicate nella sua proposta ed interessate dalla riqualificazione urbana, non di proprietà pubblica, e dare prova della capacità tecnica e finanziaria di eseguire il progetto proposto.

4. Entro il termine di cui al comma 3 i soggetti interessati devono presentare al comune la documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 3, la proposta di accordo di programma unitamente al piano di riqualificazione urbana avente come contenuto quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 55/ter, un progetto di massima degli interventi pubblici e/o privati, che il soggetto proponente si dichiari disposto a realizzare, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità, e la rendicontazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta comprensiva anche dei diritti di ingegno sulle opere e degli eventuali altri diritti.

5. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti dei soggetti interessati per verificare il rispetto dei criteri e degli obbiettivi di cui al comma 2 e la sussistenza dei presupposti per la stipulazione dell'accordo di programma. A tal fine il proponente può essere invitato ad apportare alla proposta, nei limiti dei criteri e degli obbiettivi, le modifiche necessarie per la sua approvazione. La predetta conferenza tra i rappresentanti dei soggetti interessati deve concludersi entro i successivi 60 giorni, stabilendo una graduatoria in caso di più proponenti.

6. Per poter determinare la percentuale con la quale gli enti pubblici ed i privati eventualmente coinvolti partecipano ai nuovi diritti ed oneri che derivano dall'accordo di programma per la riqualificazione urbana, il valore delle aree interessate nonché la congruità delle eventuali prestazioni reciproche viene determinato durante la conferenza dei rappresentanti dall'ufficio estimo provinciale con riferimento alla data di proposta. Nell'accordo di programma si possono prevedere prestazioni e controprestazioni indicate nel comma 5 dell’articolo 55/ter.

7. Il testo dell'accordo di programma redatto con consenso unanime delle amministrazioni interessate e dell'eventuale proponente viene illustrato in sede di pubblica assemblea e successivamente viene sottoscritto contestualmente dai legali rappresentanti delle stesse amministrazioni interessate, dall'eventuale proponente quale adesione allo stesso e deve essere ratificato dalla Giunta provinciale e dal consiglio comunale, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. L'accordo di programma così ratificato comporta la variante agli strumenti urbanistici e l'eventuale sdemanializzazione dei beni pubblici indicati nello stesso e viene pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Qualora la proposta di riqualificazione urbana preveda la cessione di proprietà pubblica, l'esecuzione del progetto risultante dall'accordo di programma, inclusa la cessione delle aree interessate dall'accordo di programma, dovrà essere sottoposta a procedura ad evidenza pubblica, fermo restando il diritto di prelazione dell'eventuale privato proponente ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le cui procedure si applicano compatibilmente con la presente disciplina. L'aggiudicatario della gara subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo di programma.”

Art. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Alla fine del comma 4/bis dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo commisurato al costo di costruzione non è dovuto per il cambio della destinazione d'uso, se per la parte dell’edificio interessata dal cambio tale contributo è già stato versato per la medesima destinazione d’uso.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. Il parere della commissione edilizia comunale di cui al comma 1 è richiesto per i seguenti interventi:

  1. nuova costruzione di edifici;
  2. demolizione con ricostruzione di edifici;
  3. ampliamento di edifici esistenti fuori terra;
  4. qualora sia prevista un’autorizzazione paesaggistica, tranne che per gli interventi non sostanziali di cui all’articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  5. qualora il parere sia previsto da altri leggi o regolamenti di esecuzione provinciali.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 74 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“2. Dalla data di prima adozione di qualsiasi strumento di pianificazione o di modifica allo stesso fino alla relativa entrata in vigore, tuttavia non oltre il periodo di due anni, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di costruzione quando riconosca che esse sono in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.”

(4) L’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 76 (Esonero dal contributo sul costo di costruzione)

1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:

  1. per i fabbricati rurali di cui all'articolo 107, comma 1, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda;
  2. per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione urbanistica;
  3. per la cubatura soggetta al vincolo di cui all'articolo 79, assunto in base a un obbligo di legge oppure volontariamente;
  4. per edifici e attrezzature pubblici;
  5. per serbatoi d’acqua interrati per l’acqua potabile, per l’irrigazione o per operazioni di innevamento e i connessi impianti tecnici interrati.”

(5) Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “al comune” sono inserite le parole: “e all’Istituto per l’edilizia sociale”.

(6) Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: "Il comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale.”

(7) Alla fine del comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Se la comunicazione non avviene o non avviene entro il termine previsto, si applica la sanzione di 500 euro. La procedura per l'indicazione di persone da parte del comune è disciplinata con regolamento comunale.”

(8) Il comma 8 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio, alloggi protetti ovvero abitazioni realizzate da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane.”

(9) Il comma 11 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. I comuni tengono un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie nonché tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro e per i relativi controlli.”

(10) Il comma 14 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“14. Il vincolo di edilizia convenzionata di cui al presente articolo può essere cancellato previo nulla osta del sindaco o del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale al giorno del rilascio del nulla osta, nei seguenti casi:

  1. qualora il vincolo di edilizia convenzionata non sia stato assunto in base a una norma imperativa, ma volontariamente;
  2. qualora all'area sulla quale insiste l'abitazione convenzionata venga attribuita nel piano urbanistico comunale o in un piano di attuazione una destinazione d'uso incompatibile con la realizzazione di abitazioni convenzionate.”

(11) Gli ultimi due periodi del comma 17 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono soppressi.

(12) Dopo l’articolo 79/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 79/ter (Edilizia abitativa per residenti)

1. L’edilizia abitativa per residenti assolve alla copertura del fabbisogno abitativo della popolazione residente. Sulla base di un’analisi specifica del fabbisogno abitativo della popolazione residente nel comune e dell’offerta di appartamenti nel territorio comunale, il comune può riservare ai residenti, nel proprio piano urbanistico comunale, le abitazioni nuove che possono essere realizzate e che devono essere destinate ad abitazioni convenzionate in base alla normativa vigente. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo i comuni, in cui più del dieci per cento delle abitazioni esistenti, salvo quelle adibite ad affittacamere o agriturismo, non viene utilizzato per i residenti, stabiliscono per il territorio comunale la quota della cubatura nuova o trasformata o liberatasi in seguito alla scadenza del vincolo, da riservare ad abitazioni convenzionate e ai residenti. A tal fine i comuni possono, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, estendere l’obbligo del convenzionamento fino al 100 per cento. I comuni emanano un regolamento che disciplina il rispetto e la sorveglianza. Per l’occupazione di queste abitazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 79, commi 7 e 10, e le sanzioni ivi previste.

2. Ai fini del presente articolo per residenti in un comune si intendono tutti i cittadini aventi la residenza anagrafica nel territorio comunale ininterrottamente da cinque anni. Ad essi sono equiparate le persone che prima dell’emigrazione erano residenti per almeno cinque anni nel rispettivo comune e che sono iscritte all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).”

Art. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 84/bis (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nei casi di denuncia di inizio attività o autorizzazione)

1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività od autorizzazione che risultano eseguiti in assenza o in difformità da essa, il sindaco provvede secondo le disposizioni di cui al presente capo.

2. Qualora al comune venga presentata la denuncia di inizio attività di cui all’articolo 132 ed i lavori vengano iniziati prima del termine previsto, il sindaco applica una sanzione pari a euro 1.000,00.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 89 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile” sono soppresse.

(3) L’articolo 104 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 104 (Infrastruttura per l’informazione territoriale INSPIRE)

1. In attuazione della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, concernente l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), la Giunta provinciale istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale a livello provinciale ed emana direttive che disciplinano anche le condizioni e gli obblighi di interscambio delle informazioni.

2. L’infrastruttura per l’informazione territoriale della Provincia garantisce l'utilizzo condiviso, l'accessibilità e lo scambio di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica operanti nel territorio provinciale. Detti servizi sono facili da utilizzare, tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori secondo le rispettive competenze istituzionali e sono disponibili per il pubblico via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.“

(4) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Avverso progettazioni, autorizzazioni o l'esecuzione di lavori in contrasto con le disposizioni della presente legge, di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati ogni cittadino può ricorrere, non oltre il termine perentorio di 60 giorni dall’inizio dei lavori, alla Giunta provinciale.”

Art. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Il comma 9 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. Il trasferimento della sede dell'azienda agricola oppure di fabbricati rurali aziendali del maso chiuso dalla zona residenziale in una zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto se ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali dell'azienda effettivamente coltivata che non possono essere soddisfatte con l'ammodernamento o l’ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale o dal piano attuativo. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per oggettive esigenze aziendali sopra specificate. La concessione edilizia è rilasciata dopo aver acquisito il parere vincolante della commissione di cui al comma 29. Tale commissione valuta la sussistenza delle oggettive esigenze aziendali per il trasferimento complessivo o parziale e la nuova ubicazione della sede aziendale o dei fabbricati rurali. La commissione può anche approvare il trasferimento di sedi di masi chiusi nel territorio di un altro comune, purché la maggior parte dei terreni agricoli del maso chiuso siano situati in quest’ultimo comune, l’azienda coltivi gli stessi da almeno dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda e la distanza tra l'ubicazione vecchia e quella nuova venga considerata congrua.”

(2) Il comma 10 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche è così sostituito:

“10. In caso di trasferimento ai sensi del comma 9 l'utilizzo a fini edificatori dell'area e dei fabbricati della vecchia sede del maso avviene nel rispetto della densità edilizia prevista dal piano urbanistico ed eventualmente delle determinazioni del piano di attuazione o di recupero. Non sono soggetti alla presente prescrizione i fabbricati rurali esistenti al 24 ottobre 1973. È interdetta l'attività agricola nella vecchia sede dell'azienda agricola. Le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e tutela degli insiemi sono comunque da rispettare. Il volume residenziale che può essere realizzato sulla vecchia sede dell'azienda agricola per effetto del trasferimento, sia esso ottenuto mediante nuova costruzione o mediante trasformazione di edifici esistenti non già utilizzati a scopo residenziale, deve essere utilizzato per abitazioni convenzionate. Gli edifici residenziali del maso chiuso esistenti sono soggetti all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'articolo 79, se per il maso chiuso trasferito viene realizzato un edificio residenziale ai sensi del comma 7. La concessione edilizia ai sensi del comma 9 e del presente comma è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il divieto di scioglimento del maso chiuso per 20 anni e l'obbligo di convenzionamento ai sensi del presente comma.”

(3) Dopo il comma 10/ter dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“10/quater. Lo spostamento del fabbricato rurale di un maso chiuso situato in una zona residenziale rurale nell'adiacente verde agricolo è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29. Prima dell'esame della domanda va richiesto il parere della Ripartizione provinciale Beni culturali, dal quale risulti se vi sono motivi di natura storica, artistica o di cultura popolare che depongono contro la demolizione del fabbricato rurale. Se il vecchio fabbricato è già stato posto sotto tutela oppure in base al parere della Ripartizione provinciale Beni culturali risulta degno di essere tutelato e di seguito viene posto sotto tutela, il fabbricato non deve essere demolito. Tale commissione valuta, in considerazione delle unità di bestiame del maso chiuso, la necessità dello spostamento e fissa la nuova ubicazione dell’edificio, tenendo conto del contesto edilizio e paesaggistico. Il vecchio fabbricato rurale deve essere demolito.”

(4) Dopo l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le aree non edificate, che non siano necessarie per la gestione dell’esercizio possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.”

(5) L’alinea del comma 13/bis dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“13/bis. Nei seguenti casi può essere autorizzata la ricostruzione ai sensi del comma 13 senza alcun ampliamento dell'edificio in altra sede nel verde agricolo e di edifici esistenti nel verde alpino in altra sede nel verde agricolo o nel verde alpino, comunque nello stesso ambito territoriale nel medesimo comune:”

(6) Il comma 18 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6 nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio nella misura massima complessiva di 160 metri quadrati. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 metri quadrati, di cui 500 metri quadrati adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attività di giardiniere ed essere iscritto nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.”

(7) Il terzultimo periodo del comma 23 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Per la durata di 20 anni non può essere realizzato alcun nuovo fabbricato o opera coperta ad uso aziendale, ad eccezione di tettoie per letamai.”

(8) Il comma 29 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“29. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che la presiede. La commissione decide considerando le esigenze oggettive di conduzione dell'azienda, di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di trasferimento della sede di un maso chiuso nel territorio di un altro comune la commissione competente per la vecchia ubicazione rilascia il parere vincolante sulla sussistenza delle oggettive esigenze aziendali, mentre la commissione competente per la nuova sede rilascia il parere vincolante sull’ubicazione. La decisione della commissione ha una validità di cinque anni e sostituisce ogni parere eventualmente previsto dai vincoli paesaggistici per il relativo intervento. La concessione edilizia viene rilasciata previa dichiarazione del richiedente che le esigenze oggettive di conduzione dell’azienda sono rimaste invariate.”

Art. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Le lettere f) e g) del comma 1 dell’Art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite:

„f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste, scelto da una terna di nominativi, proposta dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale;

g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale.“

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Il tecnico comunale funge da relatore della commissione edilizia comunale.“

(3) I commi 8 e 9 dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“8. Il componente di cui alla lettera c) del comma 1 deve presenziare alla seduta della commissione edilizia comunale e verificare prima della seduta la conformità di ogni progetto alle finalità e alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio e sviluppo del territorio.

9. L’esito della verifica deve essere riportato nel parere della commissione edilizia comunale.”

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 123 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. In considerazione della particolare destinazione d'uso degli edifici può essere derogato al numero di parcheggi di cui al comma 1. Nel Piano della viabilità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), oppure in un programma comunale della mobilità il comune può stabilire specifici standard per posteggi considerando l'offerta di infrastrutture, servizi di mobilità e gli utilizzi previsti nell'area di pianificazione, anche limitando in ambiti circoscritti la realizzazione di posti macchina o prescrivendo parcheggi collettivi con l'obbligo delle prestazioni sostitutive ai sensi del comma 2.

4. Gli edifici residenziali con più di cinque abitazioni devono essere dotati di parcheggi per biciclette in numero adeguato.”

(5) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “Per adeguare gli edifici esistenti il giorno 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui all’articolo 123, possono essere realizzati nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. La concessione edilizia è rilasciata previo un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario, a spese del concessionario, il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare.”

(6) Nel comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo:

“3. Qualora venga realizzata una nuova abitazione, per tale abitazione deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo ai sensi dell’articolo 79.”

(7) Alla fine del comma 7/bis dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le aree non edificate che non siano necessarie per la gestione dell’esercizio possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)

(1) L’Art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio

1. La Giunta provinciale nomina per la durata della legislatura le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura:)

  1. Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  2. Commissione per la tutela del paesaggio, composta da:
    1. un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;
    2. un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale vicepresidente;
    3. un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;
    4. un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;
    5. un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali;
    6. un rappresentante proposto dall’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;
    7. un esperto laureato in scienze agrarie, forestali o in ingegneria, proposto dall’associazione agricoltori più rappresentativa a livello provinciale.

2. Per ciascun componente è nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. Alle riunioni della Commissione per la tutela del paesaggio, qualora questa eserciti le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, partecipano con diritto di voto i sindaci dei comuni territorialmente interessati ovvero i loro delegati. La votazione nella Commissione avviene separatamente per ogni comune.”

(2) L’articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica)

1. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio propone i beni o complessi di beni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere da a) a e), che devono essere assoggettati a tutela specifica ai sensi della presente legge. L’iniziativa può essere promossa anche dalla Giunta provinciale, dalle comunità comprensoriali nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata motivazione.

2. Il vincolo può essere proposto anche dalla giunta comunale, secondo la procedura di cui all’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. La proposta di vincolo della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio è pubblicata nella rete civica della Provincia e, per la durata di 30 giorni, all'albo del comune territorialmente competente. Si applica la procedura di cui al comma 2 e seguenti dell’articolo 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

4. Se il procedimento concerne l’individuazione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), c) e d), la proposta e la decisone finale di sottoposizione a vincolo vengono comunicate ai proprietari dei fondi interessati. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario, i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. La delibera della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio equivale ad approvazione definitiva, quando il vincolo paesaggistico proposto dalla giunta comunale, con l’esplicito accordo dei proprietari fondiari interessati, è pienamente condiviso dal consiglio comunale. In tale caso, qualora si tratti di trasformazione di bosco ed in presenza della documentazione progettuale necessaria, la Commissione può delegare la competenza per il rilascio dell’autorizzazione per il dissodamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), al sindaco che decide sentita la commissione edilizia comunale.

6. Nel caso di trasformazione della destinazione da bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato o verde alpino in un’altra delle citate destinazioni, le funzioni della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sono esercitate da una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste e dal sindaco del comune territorialmente interessato.

7. Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.”

(3) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “di cui all’articolo 4” sono soppresse.

(4) Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “Prima commissione per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio”.

(5) Nel comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole “di cui all’articolo 4” sono soppresse.

(6) L’articolo 7 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Effetti dei vincoli paesistici)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di un immobile da sottoporre a vincolo, a partire dalla pubblicazione della proposta di vincolo da parte della giunta comunale o della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio nella rete civica della Provincia, indipendentemente dagli obblighi maggiori attinenti alle singole specie dei beni tutelati, non possono distruggerlo, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'immobile stesso e devono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere al sindaco del comune nel cui ambito i lavori devono essere eseguiti e possono iniziare a eseguirli solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione.“

(7) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “Prima commissione per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio”.

(8) Nei commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell’articolo 8, nel comma 1 dell’articolo 9, nei commi 1, 10 e 11 dell’articolo 12 e nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: “direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio” sono sostituite dalle parole: “direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio”.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) La rubrica del titolo II è così sostituita: “Norme particolari per terreni e fondi”.

(2) L’Art. 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Trasformazione di bosco)

1. La trasformazione di bosco avviene secondo le procedure di cui alle leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Con l’autorizzazione alla trasformazione possono essere stabilite congrue misure ecologiche di compensazione)

2. Chiunque effettua una trasformazione di bosco in contrasto con la zonizzazione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite per la trasformazione o non esegue le misure compensative prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro.

3. Qualora la trasformazione venga autorizzata in sanatoria, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 per cento.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“3. Salvo che per l'esecuzione degli interventi di pubblico interesse indifferibili ed urgenti nonché nei casi previsti nel regolamento di esecuzione, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo assegno da parte dell'autorità forestale che può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio.”

(4) Il comma 3 dell’articolo 59 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33 il direttore della Ripartizione provinciale Foreste provvede all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)

(1) L’Art. 35/quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 35/quinquies (Incentivi per l'acquisizione di aree per insediamenti produttivi)

1. Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e assicurare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, può incentivare l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree per insediamenti produttivi da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse.)

2. In merito agli obblighi a carico del beneficiario si applicano le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

3. Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi una tantum o prevedere una riduzione sul prezzo di assegnazione pari al contributo.

4. Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo nei limiti del regime “de minimis”.

6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato in tutto o in parte e deve essere restituito in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dell’obbligo assunto, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.”

(2) L’articolo 35/septies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 35/septies (Urbanizzazione di zone per insediamenti produttivi)

1. Per l’urbanizzazione delle zone per insediamenti produttivi d’interesse comunale ai sensi dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la Provincia può concedere ai comuni un finanziamento fino a totale copertura della quota dei costi a loro carico.”

(3) Dopo l’articolo 35/octies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 35/novies (Fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisto e dell’urbanizzazione primaria di aree produttive)

1. E´ istituito un fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisizione nonché dell’urbanizzazione primaria di aree produttive o di aree idonee ad essere destinate a zona produttiva. Con le disponibilità del fondo di rotazione possono essere finanziati anche i costi per l’esproprio degli immobili in seguito alla revoca dell’assegnazione nonché per l’esercizio dell’opzione d’acquisto.

2. Al fondo affluiscono i mezzi finanziari stanziati nei bilanci di previsione della Provincia anche da società da essa partecipate, nonché i rientri dal fondo stesso o da altri fondi.

3. La Giunta provinciale può autorizzare la concessione di un finanziamento senza interessi a favore dei comuni che ne facciano richiesta. L’ammontare del finanziamento sarà determinato in base:

  1. alla determinazione dell’indennità di esproprio delle aree produttive o del giusto prezzo stimato per l’acquisizione delle stesse;
  2. al progetto approvato dei lavori per l’urbanizzazione primaria delle aree.

4. I comuni gestiscono le aree in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e restituiscono alla Provincia gli importi riscossi in seguito alla loro cessione entro 90 giorni dall’avvenuto incasso. Gli importi finanziati, ridotti della quota che viene finanziata a fondo perduto dalla Provincia ai sensi dell’articolo 35/septies, dovranno comunque essere restituiti alla Provincia entro un periodo massimo di 5 anni, salvo proroga in casi particolarmente motivati.

5. La gestione del fondo può essere affidata anche a società partecipate dalla Provincia.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica”)

(1) Il comma 5 dell’Art. 32 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

“5. L’assenso di cui al comma 1 si considera acquisito, se l’esecuzione della ricomposizione fondiaria è approvata dal 70 per cento degli intervenuti all’assemblea dei proprietari interessati, convocata dal Presidente della Provincia, e questi rappresentino almeno il 50 per cento di tutti i proprietari interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)

(1) Il comma 1 dell’Art. 1 (della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, è così sostituito: “1. È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”

(1) Il comma 3 dell’Art. 6/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiore a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di 500,00 euro, salvo casi giustificati.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

“3. Il decreto viene intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del richiedente, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto stesso.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 7/ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Ai soli fini della presente legge le aree destinate all’installazione di impianti di telecomunicazione, di impianti per la produzione di energia nonché di impianti di risalita sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico-sociale.”

(5) Il comma 5 dell’articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e di impianti per la produzione di energia, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 1. Se accanto all’attività istituzionale viene svolta anche un’attività produttiva, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi il cui esercizio è stato esteso successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo.”

(6) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione delle indennità per l’imposizione di servitù.”

(7) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, l'indennità viene stimata ai sensi dell'articolo 7/quater e maggiorata con i coefficienti di cui all'articolo 13, comma 1. Dall'indennità così determinata viene detratto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico un decimo dell'indennità stimata ai sensi dell'articolo 7/quater per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 10 anni.”

(8) Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

“1. Gli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario in forza dell'articolo 3, comma 5, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)

(1) La rubrica dell’Art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita: “Approvazioni e autorizzazioni”. 2. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il partecipante può cedere ad altri il godimento della cosa comune, nei limiti della propria quota, solo previa autorizzazione dell'assemblea della comunione. La suddivisione di quote di associazioni agrarie o il distacco delle stesse dalle proprietà immobiliari a cui sono congiunte sono soggetti all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia; fanno eccezione le modifiche della consistenza degli immobili congiunti. L'alienazione di quote deve essere autorizzata dall'assemblea della comunione, salvo che le quote vengano alienate assieme all’immobile congiunto. Alla comunione e, in subordine, ai compartecipanti coltivatori diretti spetta il diritto di prelazione, da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto preliminare o definitivo di vendita. In caso di successione ereditaria le quote di partecipazione restano indivise.”

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)

(1) Il titolo della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito: “Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati”.

(2) L’Art. 1 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. La presente legge disciplina la contrassegnazione di alimenti che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, al fine di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi.)

2. Per “organismo geneticamente modificato”, di seguito denominato OGM, si intende un organismo così come definito dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001.”

(3) L’articolo 2 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Presupposti per la contrassegnazione)

1. La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti geneticamente non modificati, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli:

  1. articoli 12 e 13 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
  2. articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

3. Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, ma che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del predetto regolamento, oppure ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 7 o 8, o dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

4. Per la preparazione, la lavorazione, la trasformazione o la miscelazione di alimenti o di ingredienti non possono essere impiegati alimenti, ingredienti, coadiuvanti tecnologici o additivi derivanti da organismi geneticamente modificati. Ciò non vale per gli alimenti, gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici e gli additivi per i quali è ammessa un’eccezione in base ad una decisione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2007/834/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2007.

5. Gli alimenti recanti un’etichetta con l’indicazione attestante che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da OGM, e che sono legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in un Stato facente parte dello Spazio economico europeo o in Turchia, possono essere commercializzati nella provincia di Bolzano.”

(4) Il testo tedesco della lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“c) Attestate oder Erklärungen betreffend die Eigenschaft „ohne GVO“ aller Zutaten und Hilfsstoffe sowie der eingesetzten Kulturen.“

(5) L’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6 (Mangimi)

1. In caso di alimenti o di ingredienti di origine animale, gli animali destinati alla produzione degli alimenti non devono essere stati alimentati con mangimi contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli

  1. articoli 24 e 25 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
  2. articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

2. Per un determinato arco di tempo che precede la produzione degli alimenti, gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono riportati i periodi di tempo prescritti per le varie specie animali.

3. A questi animali non devono essere somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa o altre sostanze improprie; deve essere rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci prescritti a fini terapeutici da un veterinario.

4. Per la contrassegnazione dei mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, e seguenti, utilizzando la seguente dicitura: “idoneo per la produzione di alimenti „non OGM”.”

Allegato A (articolo 6, comma 2)

 

Specie animali

Periodo

per equidi e bovini da carne

dodici mesi ed in ogni caso almeno tre quarti della loro vita

per piccoli ruminanti

sei mesi

per suini

quattro mesi

per animali da latte

due settimane

per pollame da carne accasato entro i primi tre giorni di vita

dieci settimane

per pollame per la produzione di uova

sei settimane“

 

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1) Dopo il comma 1 dell’Art. 10 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “2. In caso di animali feriti o in stato di necessità e, in casi eccezionali, anche quando gli stessi siano ormai morti, e qualora essi si trovino in luoghi difficilmente accessibili, il recupero degli stessi è consentito anche mediante l’uso dell’elicottero tramite la Protezione civile. La disciplina per l’esercizio di tale modalità di recupero nonché per la partecipazione economica delle persone responsabili per gli animali, alle spese da ciò derivanti, è determinata dalla Giunta provinciale.”

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)

(1) Dopo l’Art. 24/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 24/ter (Immobile della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione dell’economia locale)

1. Per perseguire fini di pubblica utilità connessi con la promozione dell’economia locale il comune di Bolzano può cedere mediante trattativa privata l’area che confina con la Camera di commercio in via Alto Adige alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. Il prezzo di vendita non può essere inferiore al prezzo di mercato locale.”

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)

(1) Alla fine del comma 3 dell’Art. 3 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “, alternativamente a ciò può essere presentata la comunicazione relativa all’inizio dell’attività commerciale, se nella zona più del 50 per cento dell’area è destinata all’edilizia agevolata ed è stato realizzato il 100 per cento della cubatura dell’edilizia non agevolata.”

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)

(1) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è soppresso.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, le parole: “o comunque in concomitanza con la rielaborazione del P.U.C.” sono soppresse.

Art. 23 (Norme transitorie)

(1) Le procedure per l’approvazione o la modifica del piano urbanistico comunale o del piano di attuazione o di recupero o del Piano paesaggistico, che al momento della pubblicazione della presente legge sono già avviate con la prima delibera di adozione, sono concluse secondo le disposizioni previgenti. Per tali procedure le funzioni spettanti alla Commissione urbanistica provinciale e alla Prima Commissione per la tutela del paesaggio a partire dall’entrata in vigore di questa legge sono esercitate dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e dalla commissione prevista da questa legge per la trasformazione della destinazione da bosco in verde agricolo, prato o pascolo alberato o verde alpino in un’altra delle citate destinazioni.

(2) Le domande di cui al comma 13/bis dell’Art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, presentate prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, possono essere autorizzate in deroga alla limitazione introdotta circa l’ambito territoriale.

(3) La densità edilizia minima di 1,30 metri cubi per metro quadrato e il coefficiente di utilizzo minimo di 0,8 stabiliti per le zone residenziali nel caso di zone residenziali di completamento trovano applicazione soltanto per le nuove zone residenziali di completamento, individuate dopo la pubblicazione della presente legge.

(4) Per le convenzioni urbanistiche già approvate dai consigli comunali alla data della pubblicazione della presente legge si applicano le disposizioni fino a tale data vigenti.

(5) Gli articoli dal 46 al 51 e l’articolo 51/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione per gli insediamenti nelle zone produttive già così destinate e per i quali prima dell’entrata in vigore della presente legge è già stato richiesto l'esproprio. In questi casi gli obblighi di cui all’articolo 49/ter nonché le condizioni di utilizzo di cui all’articolo 51 della stessa legge non devono trovare applicazione, se essi vengono disciplinati ai sensi dell’articolo 47 della stessa legge.

(6) PERTutte le assegnazioni disposte, previo esproprio, dagli enti competenti per le zone produttive prima dell’entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, restano validi gli obblighi assunti con la convenzione, l’atto unilaterale d’obbligo o con i contratti conclusi ai sensi della procedura contrattuale, di cui all’abrogato articolo 51, per tutto il tempo rispettivamente previsto.

(7) Qualora per l’impresa non sia prevista una disciplina più favorevole, entro 20 anni dall’assegnazione trovano applicazione le seguenti disposizioni: se l’immobile assegnato o gli edifici ivi realizzati vengono ceduti in tutto o in parte, se sugli stessi vengono costituiti diritti reali o vengono cedute quote, partecipazioni o azioni in misura superiore al 50 per cento, l'assegnatario deve pagare all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell’effettuazione del negozio giuridico ed il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante. Detto importo è rivalutato in base agli indici del costo della vita accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano e ridotto in proporzione al periodo rimanente di validità degli obblighi assunti. Per le assegnazioni senza previo esproprio si prescinde comunque dall’applicazione di qualsiasi sanzione. Qualora vi sia l'interesse pubblico, l'ente competente può prescindere dalla revoca dell'assegnazione.

(8) L’ente competente per le zone per insediamenti produttivi può, su domanda, annullare con provvedimento motivato gli obblighi assunti per le assegnazioni di cui al comma 6, qualora l’acquirente o l’avente causa subentri nell’assegnazione con l’assunzione dei relativi obblighi e vincoli.

(9) Le disposizioni di cui all’articolo 35/quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, così come sostituito dall’articolo 12, comma 1, della presente legge, in merito agli obblighi connessi alla concessione dei contributi si applicano, qualora più favorevoli per il beneficiario, anche alle agevolazioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(10) Limitatamente all’acquisto di aree per insediamenti produttivi destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di bioenergie tramite l’utilizzo di residui dell’agricoltura e selvicoltura nonché della zootecnia locale possono essere ammesse a contributo anche domande presentate ai sensi dell’articolo 35/quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogati:

  1. gli articoli 14, comma 2, 20, 25, comma 4, 27, comma 3, lettera a), 28/bis, 41/bis, commi 3 e 4, 49, 49/bis, 49/ter, 50, 50/bis, 51, 51/ter, 55, 107, comma 13/quater, e 128/quinquies della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  2. l’Art. 55 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche; c) gli articoli 3/bis e 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

[Art. 25 (Disposizione finanziaria)   delibera sentenza

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 15215 e 15225 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49/bis, 49/ter, 50, 50/bis, 51 e 51/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, abrogati dall’Art. 24 (. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.)] 1)

massimeCorte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224 - Obbligo di copertura finanziaria delle innovazioni legislative – influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri
1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 15 luglio 2014, n. 224, ha dichiarato illegittimo l'art. 25 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 25/bis (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 1, in relazione all’estensione della possibilità di concedere agevolazioni per l’acquisto di zone produttive, anche a quelle con destinazione particolare, e stimati in 100.000,00 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 15225.

(2)  Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’articolo 23, comma 10, stimati in 409.000,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2015, si provvede con lo stanziamento di spesa disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 15225.

(3)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale. 2)

2)
L'art. 25/bis è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 26 (Entrata in vigore)

(1) L’Art. 4 (, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, l’articolo 6, l’articolo 8, l’articolo 13, commi 2 e 3, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, commi 1, 2, 3 e 4, nonché l’articolo 25 entrano in vigore giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 5 e 6, gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, l’articolo 23, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l’articolo 24 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.)

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionArt. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Norme in materia di bonifica”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
ActionActionArt. 20 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)
ActionActionArt. 22 (Modifica della , “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)
ActionActionArt. 23 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 24 (Abrogazione di norme)
ActionAction[Art. 25 (Disposizione finanziaria)  
ActionActionArt. 25/bis (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 26 (Entrata in vigore)
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico