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In vigore al: 27/05/2016

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Alla fine del comma 4/bis dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo commisurato al costo di costruzione non è dovuto per il cambio della destinazione d'uso, se per la parte dell’edificio interessata dal cambio tale contributo è già stato versato per la medesima destinazione d’uso.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. Il parere della commissione edilizia comunale di cui al comma 1 è richiesto per i seguenti interventi:

  1. nuova costruzione di edifici;
  2. demolizione con ricostruzione di edifici;
  3. ampliamento di edifici esistenti fuori terra;
  4. qualora sia prevista un’autorizzazione paesaggistica, tranne che per gli interventi non sostanziali di cui all’articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  5. qualora il parere sia previsto da altri leggi o regolamenti di esecuzione provinciali.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 74 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“2. Dalla data di prima adozione di qualsiasi strumento di pianificazione o di modifica allo stesso fino alla relativa entrata in vigore, tuttavia non oltre il periodo di due anni, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di costruzione quando riconosca che esse sono in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.”

(4) L’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 76 (Esonero dal contributo sul costo di costruzione)

1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:

  1. per i fabbricati rurali di cui all'articolo 107, comma 1, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda;
  2. per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione urbanistica;
  3. per la cubatura soggetta al vincolo di cui all'articolo 79, assunto in base a un obbligo di legge oppure volontariamente;
  4. per edifici e attrezzature pubblici;
  5. per serbatoi d’acqua interrati per l’acqua potabile, per l’irrigazione o per operazioni di innevamento e i connessi impianti tecnici interrati.”

(5) Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “al comune” sono inserite le parole: “e all’Istituto per l’edilizia sociale”.

(6) Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: "Il comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale.”

(7) Alla fine del comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Se la comunicazione non avviene o non avviene entro il termine previsto, si applica la sanzione di 500 euro. La procedura per l'indicazione di persone da parte del comune è disciplinata con regolamento comunale.”

(8) Il comma 8 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio, alloggi protetti ovvero abitazioni realizzate da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane.”

(9) Il comma 11 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. I comuni tengono un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie nonché tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro e per i relativi controlli.”

(10) Il comma 14 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“14. Il vincolo di edilizia convenzionata di cui al presente articolo può essere cancellato previo nulla osta del sindaco o del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale al giorno del rilascio del nulla osta, nei seguenti casi:

  1. qualora il vincolo di edilizia convenzionata non sia stato assunto in base a una norma imperativa, ma volontariamente;
  2. qualora all'area sulla quale insiste l'abitazione convenzionata venga attribuita nel piano urbanistico comunale o in un piano di attuazione una destinazione d'uso incompatibile con la realizzazione di abitazioni convenzionate.”

(11) Gli ultimi due periodi del comma 17 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono soppressi.

(12) Dopo l’articolo 79/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 79/ter (Edilizia abitativa per residenti)

1. L’edilizia abitativa per residenti assolve alla copertura del fabbisogno abitativo della popolazione residente. Sulla base di un’analisi specifica del fabbisogno abitativo della popolazione residente nel comune e dell’offerta di appartamenti nel territorio comunale, il comune può riservare ai residenti, nel proprio piano urbanistico comunale, le abitazioni nuove che possono essere realizzate e che devono essere destinate ad abitazioni convenzionate in base alla normativa vigente. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo i comuni, in cui più del dieci per cento delle abitazioni esistenti, salvo quelle adibite ad affittacamere o agriturismo, non viene utilizzato per i residenti, stabiliscono per il territorio comunale la quota della cubatura nuova o trasformata o liberatasi in seguito alla scadenza del vincolo, da riservare ad abitazioni convenzionate e ai residenti. A tal fine i comuni possono, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, estendere l’obbligo del convenzionamento fino al 100 per cento. I comuni emanano un regolamento che disciplina il rispetto e la sorveglianza. Per l’occupazione di queste abitazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 79, commi 7 e 10, e le sanzioni ivi previste.

2. Ai fini del presente articolo per residenti in un comune si intendono tutti i cittadini aventi la residenza anagrafica nel territorio comunale ininterrottamente da cinque anni. Ad essi sono equiparate le persone che prima dell’emigrazione erano residenti per almeno cinque anni nel rispettivo comune e che sono iscritte all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).”

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