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In vigore al: 27/05/2016

j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico

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Art. 18 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)

(1) Il titolo della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito: “Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati”.

(2) L’Art. 1 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. La presente legge disciplina la contrassegnazione di alimenti che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, al fine di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi.)

2. Per “organismo geneticamente modificato”, di seguito denominato OGM, si intende un organismo così come definito dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001.”

(3) L’articolo 2 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Presupposti per la contrassegnazione)

1. La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti geneticamente non modificati, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli:

  1. articoli 12 e 13 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
  2. articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

3. Non è consentito l’utilizzo di alimenti e di ingredienti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, ma che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del predetto regolamento, oppure ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 7 o 8, o dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

4. Per la preparazione, la lavorazione, la trasformazione o la miscelazione di alimenti o di ingredienti non possono essere impiegati alimenti, ingredienti, coadiuvanti tecnologici o additivi derivanti da organismi geneticamente modificati. Ciò non vale per gli alimenti, gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici e gli additivi per i quali è ammessa un’eccezione in base ad una decisione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2007/834/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2007.

5. Gli alimenti recanti un’etichetta con l’indicazione attestante che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da OGM, e che sono legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in un Stato facente parte dello Spazio economico europeo o in Turchia, possono essere commercializzati nella provincia di Bolzano.”

(4) Il testo tedesco della lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“c) Attestate oder Erklärungen betreffend die Eigenschaft „ohne GVO“ aller Zutaten und Hilfsstoffe sowie der eingesetzten Kulturen.“

(5) L’articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6 (Mangimi)

1. In caso di alimenti o di ingredienti di origine animale, gli animali destinati alla produzione degli alimenti non devono essere stati alimentati con mangimi contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli

  1. articoli 24 e 25 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure
  2. articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

2. Per un determinato arco di tempo che precede la produzione degli alimenti, gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell’allegato A sono riportati i periodi di tempo prescritti per le varie specie animali.

3. A questi animali non devono essere somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa o altre sostanze improprie; deve essere rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. È comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci prescritti a fini terapeutici da un veterinario.

4. Per la contrassegnazione dei mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, e seguenti, utilizzando la seguente dicitura: “idoneo per la produzione di alimenti „non OGM”.”

Allegato A (articolo 6, comma 2)

 

Specie animali

Periodo

per equidi e bovini da carne

dodici mesi ed in ogni caso almeno tre quarti della loro vita

per piccoli ruminanti

sei mesi

per suini

quattro mesi

per animali da latte

due settimane

per pollame da carne accasato entro i primi tre giorni di vita

dieci settimane

per pollame per la produzione di uova

sei settimane“

 

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